LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 24 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. INTERNAZIONALE: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luigi DI BIAGIO (gara Internazionale-Juventus del 19/10/02 – C.U. n. 91 del 22/10/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 24 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. INTERNAZIONALE: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luigi DI BIAGIO (gara Internazionale-Juventus del 19/10/02 – C.U. n. 91 del 22/10/02). Il procedimento La Soc. Internazionale ha proposto reclamo d’urgenza avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Luigi Di Biagio, tesserato per la Soc. Internazionale, per il comportamento tenuto durante la gara Internazionale-Juventus del 19/10/2002, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione. A sostegno del gravame, si adduce che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti per l’utilizzo della prova televisiva, non potendosi affermare con certezza che l’episodio sia veramente sfuggito anche agli assistenti del direttore di gara e al quarto uomo (non interpellati dal Giudice Sportivo). In secondo luogo, la reclamante contesta la ricostruzione effettuata dal Giudice Sportivo, non potendosi connotare l’episodio come “estraneo all’azione di giuoco” o come avvenuto “a giuoco fermo”. In terzo luogo, la reclamante esclude che il comportamento del Di Biagio possa essere qualificato come violento, non essendo necessariamente violento un contatto inidoneo a provocare un danno (o, come nel caso di specie, anche solamente un pericolo di danno). Nel caso di specie, sempre a detta della reclamante, si è trattato di un semplice “tocco” non certo finalizzato a cagionare un danno ma, eventualmente, solo a provocare l’avversario. In conclusione, la società ricorrente ribadisce come si sia trattato di un intervento automatico di chi cade a terra o, nella peggiore delle ipotesi, di un tentativo di iniziare una lite con il giocatore avversario, senza tuttavia alcuna intenzione di ledere - o anche solo rischio di farlo - l’integrità fisica di Davids. Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento avvalendosi di immagini televisive idonee a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell’art. 31, comma a3), del C.G.S. Per quanto riguarda l’episodio contestato, da tali immagini risulta che il Di Biagio, dopo lo scontro di giuoco, mentre si trovava a terra, sollevava entrambe le gambe verso il corpo dell’avversario, colpendo Davids con il piede sinistro all’altezza del mento ed immediatamente dopo, con il piede destro, in zona inguinale. Certamente si è trattato di una condotta estranea all’azione di giuoco, perché realizzata dal Di Biagio dopo che era già avvenuto l’impatto con Davids, ed entrambi i calciatori non erano nella possibilità di controllare il pallone e di partecipare ad un eventuale ulteriore sviluppo del giuoco. Tale episodio è sfuggito al controllo degli ufficiali di gara ed è senza dubbio definibile come atto violento, perché è evidente l’intenzionalità di colpire l’avversario e la potenzialità di danno all’integrità fisica del medesimo, in considerazione della zona del corpo verso la quale il gesto è stato indirizzato. In particolare, il gesto deve ritenersi effettivamente “sfuggito al controllo” dell’arbitro e dei suoi assistenti, ai sensi dell’art. 31 comma a3 C.G.S., in quanto il direttore di gara si trovava in posizione (alle spalle di Davids, che ne ostruiva la visuale) tale da non poter materialmente vedere quanto avveniva di fronte a quest’ultimo. Quanto agli altri ufficiali di gara, non risulta dalle immagini televisive che si trovassero in posizione utile ai fini della rilevazione del comportamento del calciatore Di Biagio, apparendo quindi superfluo ogni ulteriore interpello, da parte della Commissione, agli stessi ufficiali di gara. Infine, va considerata la dinamica dell’atto posto in essere dal Di Biagio, essendosi concretizzato in un repentino “scalciamento” da terra, di difficile rilevamento se non attraverso una attenta visione delle immagini televisive. Sotto il profilo sanzionatorio, poi, l’episodio è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in fattispecie analoghe riconducibili al concetto di atto di violenza commesso a giuoco fermo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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