LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 23 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 17 novembre 2002 – Dodicesima giornata andata Gara Soc. Cagliari – Soc. Messina

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 23 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 17 novembre 2002 – Dodicesima giornata andata Gara Soc. Cagliari – Soc. Messina Il Giudice Sportivo; richiamata la propria precedente delibera adottata a seguito del preannuncio di reclamo proposto dalla Soc. Cagliari (Com.Uff. n. 132 del 19/11/2002); ricevuti ed esaminati i motivi del reclamo; osserva: non sussistono incertezze sul fatto verificatosi al 36° del secondo tempo, sulla scorta delle risultanze ufficiali, non contestate dalla reclamante. Un sostenitore del Cagliari,scavalcata la rete di recinzione, giungeva indisturbato sino ai limiti dell’area di rigore avversaria, e colpiva con violenza da tergo (verosimilmente con un pugno) il portiere del Messina Manitta Emanuele al capo, facendolo stramazzare a terra privo di sensi. L’aggressore ritornava, poi, indietro, scavalcando nuovamente la rete di recinzione, facendo perdere le sue tracce in mezzo agli altri tifosi della curva. Nessun ostacolo incontrava il malfattore da parte di forze di polizia e/o addetti alla sicurezza, sia nella prima che nella seconda fase. Solo un piccolo gruppo di Carabinieri, situati in un punto lontano dalla zona del fatto, cercava di bloccare il violento, senza riuscire a raggiungerlo e fermarlo. Le condizioni del Manitta apparivano subito assai preoccupanti, tanto che i medici, dopo i primi soccorsi d’urgenza, ne disponevano l’immediato trasporto all’ospedale. I sanitari diagnosticavano un “trauma cranico con amnesia retrograda, cervicalgia post traumatica”, con previsione di guarigione in 10 giorni salvo complicazioni. L’Arbitro interrompeva definitivamente la gara, facendo rientrare le squadre negli spogliatoi. Nel caso di specie si è certamente verificato un fatto che impedì il regolare svolgimento della gara, a far tempo dal 36° del secondo tempo. E’ sufficiente indicare, al riguardo, le seguenti circostanze: - la speciale gravità dell’aggressione subita dal Manitta: oltre all’entità oggettiva delle lesioni, va sottolineato che solo il tempestivo ed efficace intervento dei medici sul campo impedì che la perdita di coscienza provocasse al Manitta conseguenze ben più drammatiche (cfr. sul punto la precisa annotazione dell’Arbitro); - lo stato di comprensibile sgomento ed intimidazione provocato negli altri calciatori dal gesto delittuoso, la cui gravità venne subito percepita da tutte le persone presenti sul campo; - l’oggettiva ed evidente mancanza delle condizioni di sicurezza per una regolare prosecuzione dell’incontro, attestata dalla sconcertante facilità con la quale l’aggressore aveva potuto entrare in campo, colpire, scappare e nascondersi tra la folla; dalla presenza di due buchi (rilevati dall’Arbitro) nella rete di recinzione della curva, che rendeva concreto e reale il pericolo di nuovi ed ulteriori atti aggressivi in danno di calciatori e degli Ufficiali di gara; - dal comportamento minaccioso – rilevato dall’Arbitro – di almeno una parte dei tifosi del Cagliari in quella curva, anche dopo il compimento dell’aggressione al Manitta. Conclusivamente sul punto si deve, quindi, rilevare che l’Arbitro correttamente valutò la situazione, ritenendola – nel suo complesso – incompatibile con la regolare prosecuzione della gara. Non si trattò, certo, di un “semplice” pregiudizio all’incolumità di un calciatore, “riparabile” con la sostituzione con il portiere di riserva . Si trattò, invece, di un episodio che – nel suo contesto complessivo – impedì – per le ragioni sopra dette – la regolare conclusione dell’incontro, essendo venute meno –sia per la gravità del gesto aggressivo sia per i suoi effetti di intimidazione sugli altri atleti sia per la non idoneità del servizio di sicurezza, ivi compreso quello direttamente riconducibile alla Società ospitante – le condizione per un ordinato svolgimento della gara. E non priva di significato – a ulteriore conferma della situazione oggettiva così descritta – è la circostanza che nessuna richiesta venne formulata da parte del Cagliari all’Arbitro affinché egli facesse riprendere l’incontro: di una simile richiesta non vi è infatti parola né nei documenti ufficiali né nei motivi di reclamo. In applicazione, quindi, dell’art. 12, comma 1 prima parte C.G.S. deve infliggersi alla Soc. Cagliari la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Rimane, poi, da valutare la vicenda, per le sue ulteriori implicazioni disciplinari, agli effetti dell’art. 11 C.G.S. Senza alcun dubbio, già alla luce di quanto esposto, ricorre la fattispecie di cui al primo comma. L’aggressione del tifoso del Cagliari ha provocato un danno grave all’incolumità fisica del portiere del Messina. Basta in proposito richiamare le risultanze ufficiali e la documentazione rilasciata dall’ospedale di Cagliari, senza dover aggiungere altre parole di motivazione. Non si possono condividere le argomentazioni del reclamo circa l’assenza di una responsabilità imputabile alla Società. La base normativa generale di tale responsabilità deriva non solo dal primo comma dell’art. 9 C.G.S., ma anche dal secondo comma, che testualmente afferma: “le società rispondono inoltre del mantenimento dell’ordine pubblico sul proprio campo di giuoco”. E si tratta non di responsabilità oggettiva, ma di responsabilità diretta. Nel caso di specie il Cagliari risponde non solo, a titolo oggettivo, per la condotta del suo tifoso violento, ma anche – a titolo diretto – per aver mancato a questo obbligo. L’assenza, non solo di poliziotti, ma di personale addetto alla sicurezza lungo tutto il perimetro della recinzione antistante quella curva è fatto che ha sul piano causale agevolato la criminosa azione del tifoso, ed è fatto direttamente imputabile alla Società. Imputabilità che appare tanto più evidente quando si rifletta che il Cagliari aveva appena finito di scontare una giornata di squalifica del campo per le gravi intemperie di “quei” tifosi, già in precedenza sanzionati con pesante multa nel corso di questa stagione sportiva. E le argomentazioni difensive circa una condotta “ricattatoria” di quei tifosi verso la Società sottolineano, sotto questo aspetto, quanto maggiori avrebbero dovuto essere le precauzioni della Società per garantire il mantenimento dell’ordine pubblico contro le prevedibili intemperanze di quella “curva”. Nel caso di specie tali precauzioni sono mancate, come risulta da quanto avvenuto in campo e come attestato concordemente dal rapporto dell’Arbitro e del collaboratore dell’Ufficio Indagini. Quanto all’entità della sanzione, occorre ovviamente applicare la disciplina specifica dell’art. 11, 3° comma C.G.S.. Pena base è, quindi, una squalifica del campo non inferiore alle due giornate, oltre all’ammenda, essendo stato il Cagliari sanzionato più volte per analoghi, seppur meno gravi, atti violenti di suoi tifosi. Nella determinazione della misura, questo Giudice considera elemento aggravante la modalità e gli effetti dell’atto commesso dal sostenitore sotto il profilo specifico del gravissimo pericolo per l’incolumità fisica del Manitta e delle serie lesioni che egli ebbe a riportare concretamente. Ad attenuare la misura della sanzione, invece, vale la documentata collaborazione prestata dalla Società alle forze di polizia per la successiva identificazione del colpevole (non significativa rispetto alle connotazioni proprie dell’aggressione compiuta in campo è, invece, la lettera inviata alla questura in data 11 novembre) Nessuna rilevanza attenuante ha, infine, l’episodio citato dalla reclamante circa un’asserita “provocazione” di un calciatore del Messina verso i tifosi locali, qualche minuto prima. 136/427 Non vi è prova, infatti, di una correlazione tra i due episodi, oltre alla circostanza che l’asserito comportamento del calciatore del Messina non è in alcun modo menzionato negli atti ufficiali, e quindi l’affermazione della reclamante è sfornita di base probatoria legale. Si ritiene, in conclusione, sanzione adeguata al fatto la squalifica del campo per tre giornate di gara, e l’ammenda di € 10.000,00, comprensiva anche della sanzione per il lancio di oggetti e di un petardo verso l’area di rigore avversaria all’inizio ed al 20° del secondo tempo, e di alcuni accendini verso un Assistente, al 35° del primo tempo. Infine, sanzione equa a carico della Soc. Messina per l’accensione di fumogeni ad inizio gara ed al 30° del primo tempo, poi lanciati già spenti in un settore sottostante privo di spettatori è l’ammenda di € 5.000,00, tenuto conto, da un lato, della recidiva e dall’altro, che si trattava di gara disputata in trasferta. P.Q.M. delibera di: - infliggere alla Soc. Cagliari la punizione sportiva della perdita della gara Cagliari- Messina con il punteggio di 0-2; - infliggere alla Soc. Cagliari la sanzione della squalifica del campo per tre giornate effettive di gara, e l’ammenda di € 10.000,00; - infliggere alla Soc. Messina la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 Trasmette gli atti al Comitato di Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli adempimenti di competenza.
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