LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 162 DEL 6 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ROMA: avverso la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Parma-Roma del 24/11/2002 – C.U. n. 143 del 26/11/2002).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 162 DEL 6 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ROMA: avverso la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Parma-Roma del 24/11/2002 – C.U. n. 143 del 26/11/2002). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società Roma la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata effettiva di gara per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Parma-Roma del 24/11/2002, ha proposto reclamo la stessa società, chiedendo la revoca della squalifica del campo di gioco o, in subordine, la commutazione della stessa in altra sanzione prevista dal C.G.S. A sostegno del gravame, la società reclamante rileva, in primo luogo, come la sanzione sia eccessiva, se riferita ai fatti (comunque gravi) avvenuti durante l’incontro, e sproporzionata, se rapportata alle meno afflittive sanzioni comminate dal Giudice Sportivo in occasione di episodi analoghi verificatisi in altri campi di giuoco. A tale proposito, la soc. Roma sottolinea come il petardo non sia stato indirizzato intenzionalmente contro persone con la volontà di offendere. Volontarietà presente invece - a detta della reclamante - in casi analoghi sanzionati meno severamente dal Giudice Sportivo. Il petardo non avrebbe quindi avuto alcuna potenzialità offensiva, essendo stato lanciato in mezzo a cartelloni pubblicitari. In secondo luogo, la reclamante lamenta come le varie circostanze attenuanti, seppur evidenziate dallo stesso Giudice Sportivo, non siano state in realtà tenute in considerazione ai fini della determinazione della sanzione. Fra le diverse circostanze attenuanti, particolare rilievo assumerebbe – a detta della reclamante – lo “status” di Società ospite della Roma, il quale, trattandosi di una gara in trasferta, esimeva la stessa società dall’obbligo di mantenimento dell’ordine pubblico (ex art. 9, comma 2 C.G.S.). Tale “status” rendeva materialmente impossibile per la reclamante controllare l’ingresso dei propri tifosi nello stadio. In terzo luogo, il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto in debito conto, ai fini della quantificazione della sanzione, l’attività di fattiva collaborazione posta in essere dalla Roma per prevenire l’accadimento di episodi violenti. Infine, la reclamante sostiene che tale episodio sia da imputare al comportamento di un presunto “tifoso” singolo, non essendosi verificati altri episodi di violenza fuori dallo stadio. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante ed il difensore della reclamante, i quali hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti ufficiali e le memorie difensive, sentito il difensore ed il rappresentante della società, ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato. Non v’è dubbio che il fatto oggetto del provvedimento reclamato – di particolare gravità e concreta pericolosità per l’incolumità delle persone – sia sanzionabile. In primo luogo, va osservato che – come correttamente affermato dal Giudice Sportivo – l’assenza di recidiva per specifica violazione dell’art. 11 C.G.S. a carico della soc. Roma nella corrente stagione non precluderebbe l’applicazione della sanzione più grave della squalifica del campo. Il sistema disciplinare delineato dagli artt. 9, 1° comma ed 11 C.G.S., infatti, consente di ritenere le sanzioni previste dall’art. 11 C.G.S. come un livello minimo di pena per comportamenti violenti lesivi o pericolosi per l’incolumità delle persone, lasciando al Giudice Sportivo la possibilità di determinare sanzioni più severe in occasione di episodi violenti di particolare gravità. Pertanto, ritenuta la riconducibilità del fatto violento – pericoloso e dannoso – ai sostenitori della soc. Roma, la stessa risponde a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 e 11 C.G.S. La Commissione ritiene che, valutato l’orientamento degli organi di giustizia sportiva in casi analoghi, il contesto in cui questo è avvenuto (gara in trasferta), le concrete misure assunte dalla reclamante al fine di collaborare con le Forze dell’Ordine per la prevenzione di condotte violente (documentate dalla soc. Roma) e, infine, l’assenza di precedenti specifici nel corso dell’attuale stagione, la sanzione può essere ridotta nella misura di cui al dispositivo. Nulla rileva invece la zona del recinto di giuoco verso la quale sarebbe avvenuto il lancio (fra i cartelloni pubblicitari e lontano da persone), stante la concreta pericolosità del gesto a provocare danno all’incolumità delle persone. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di applicare la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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