LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 161 DEL 6 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara dell’1 dicembre 2002 – Quattordicesima giornata andata Gara Soc. Cagliari – Soc. Salernitana
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 161 DEL 6 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara dell’1 dicembre 2002 – Quattordicesima giornata andata
Gara Soc. Cagliari – Soc. Salernitana
Il Giudice Sportivo;
visto il reclamo, rituale e tempestivo, presentato dalla società Salernitana relativamente alla
regolarità della gara sopra indicata, ai sensi dell’art. 24 commi 5 e 7 CGS;
visto il rapporto dell’Arbitro, nonché la documentazione trasmessa dalla Lega Nazionale
Professionisti;
osserva
La Società Salernitana ha presentato reclamo avverso la regolarità di svolgimento della
gara Cagliari-Salernitana sotto il duplice profilo di una non corrispondenza delle misure del
terreno di giuoco e del ritardo con il quale ha avuto inizio la partita.
Quanto al primo aspetto, la Salernitana, prima dell’inizio, ha eccepito sulla misura in
larghezza del terreno, delle aree di porta e delle porte medesime.
Dal rapporto dell’Arbitro risulta che, effettuate le doverose misurazioni, nulla di irregolare
era emerso quanto alle misure delle porte e delle aree di rigore. Sul punto, pertanto, appare
privo di fondamento ogni rilievo negativo circa la regolarità della gara.
Quanto alla larghezza del terreno, l’Arbitro ha dato atto che, effettuata una duplice
misurazione con rotella metrica da 20 mt., risultava una larghezza complessiva di mt.
64,85, anzichè mt. 65.
Conseguentemente l’Arbitro invitava la Società ospitante a regolarizzare tale larghezza, con
la tracciatura di due nuove linee laterali, esterne rispetto alle precedenti.
Alle 15,30 l’Arbitro procedeva ad un nuovo controllo e constatava che, a seguito
dell’intervento richiesto, la larghezza del campo misurava mt. 65,05 e conseguentemente
dava inizio alla gara “ritenendo che ci fossero le condizioni per portare a termine la gara in
piena regolarità”, essendo lo stadio dotato dell’impianto di illuminazione.
Sulla scorta di tali dati di fatto, risultanti dal rapporto ufficiale, è agevole concludere per la
non fondatezza del reclamo presentato dalla società Salernitana.
A norma della regola 1 del Regolamento di giuoco compete all’Arbitro verificare, se
opportunamente sollecitato da una squadra, la regolarità della misura del terreno. Così è
avvenuto nella circostanza e l’Arbitro ha riferito in modo puntuale e circostanziato quali
furono le disposizioni da lui impartite per ricondurre a norma la misura in larghezza del
terreno di giuoco. Lo stesso Arbitro, unica autorità legittimata nell’occasione a verificare la
regolarità del terreno, ha provveduto a tale incombente riscontrando che, a seguito
dell’intervento tecnico da lui richiesto, le dimensioni del terreno di giuoco erano
perfettamente regolari.
Conseguentemente l’Arbitro, nell’esercizio legittimo delle sue competenze, ha ritenuto di
dar inizio alla gara, valutando la sussistenza delle condizioni per un regolare svolgimento
della medesima: valutazione anche questa riconducibile alle sue attribuzioni, a norma della
regola 1 del regolamento di giuoco.
In questa sede, ed ai fini della presente decisione, è del tutto irrilevante affrontare la
questione della discrepanza tra le misure in larghezza del campo di Tempio Pausania, quali
risultanti dalle verifiche tecniche effettuate a cura della Lega Nazionale Professionisti nei
giorni precedenti la gara, e quelle riscontrate dall’Arbitro, prima dell’orario di inizio della
partita, a seguito di richiesta della Salernitana.
Analogamente, non sono rilevanti le osservazioni contenute nei motivi di reclamo circa
una perdurante asserita irregolarità delle misure del campo pur dopo la correzione
effettuata su richiesta dell’Arbitro, e dal medesimo verificata.
Ciò che conta esclusivamente, ai fini della presente decisione, è la risultanza del rapporto
dell’Arbitro, il quale attesta che l’iniziale irregolarità nella misura del campo è stata sanata
e conseguentemente egli ha dato inizio all’incontro in condizioni di normalità, che si sono
mantenute per tutto il corso della partita.
Conclusivamente, sul punto, è da ritenere non fondato il reclamo della società Salernitana,
essendo stata valutata dall’Arbitro – unica autorità competente nella circostanza – come
perfettamente regolare la misura del terreno di giuoco, nel momento in cui la gara ebbe
inizio, ed avendo avuto la gara stessa regolare svolgimento, sempre secondo il giudizio
dell’Arbitro.
Quanto all’ultimo motivo di reclamo, incentrato sul fatto che la partita iniziò alle 15,58
(dato confermato dal rapporto arbitrale), è agevole osservare che questo elemento non ha
alcun rilievo negativo sulla regolarità di effettuazione della partita.
Dall’esame delle carte federali emerge, infatti, che il termine di 45 minuti, quale termine
massimo di attesa per l’inizio di svolgimento della gara, è previsto con esclusivo
riferimento all’ipotesi di ritardata presentazione di una squadra in campo. Al riguardo si
rinvia alla norma contenuta nell’art. 54 comma 2 Norme Organizzative Interne della
F.I.G.C.: disposizione richiamata dalle decisioni ufficiali adottate in applicazione della
regola 7 del regolamento di giuoco.
In nessun altro caso è stabilito un termine massimo di attesa per l’inizio della gara,
connesso alla necessità di por rimedio a cause di irregolarità del terreno o a situazioni di
temporanea impraticabilità del campo.
Per la sua natura di norma speciale, la disposizione sul limite massimo di attesa per l’inizio
della gara non è suscettibile di applicazioni analogiche a casi diversi da quello
espressamente previsto, relativo – come detto – alla sola fattispecie della ritardata
presentazione in campo di una squadra.
Tale interpretazione delle norme contenute nelle carte federali, trova ulteriore riscontro in
decisioni già adottate dagli organi di giustizia sportiva: si vedano al riguardo le sentenze
CAF 75/1986, Pol. Frasso Telesino su C.U. 33/C, nonchè 30.5.1991 U.S. Virtus
Castelfranco su C.U. 30.5/C, secondo le quali costituisce principio di diritto che in
presenza di situazioni comunque connesse ad irregolarità del terreno di giuoco l’Arbitro
debba invitare la società ospitante ad eliminare l’inconveniente entro un termine ritenuto
compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a compimento l’incontro.
Così è avvenuto nel caso di specie, avendo l’Arbitro invitato la società Cagliari a
correggere, con la tracciatura di nuove linee laterali, la misura in larghezza del terreno ed
avendo conseguentemente lo stesso Arbitro deciso, dopo aver verificato che le nuove
misure ottenute erano regolamentari, di iniziare la gara, non essendovi nessuna ragione
ostativa a ciò.
Dal rapporto ufficiale non emerge – da ultimo – alcuna circostanza direttamente o
indirettamente connessa al tempo di attesa, che abbia alterato le condizioni per un regolare
svolgimento della gara, e quindi i riferimenti in tal senso contenuti nei motivi di reclamo
sono privi di riscontro probatorio, e non evidenziano ragioni concrete atte ad invalidare il
risultato della gara.
In conclusione, pertanto, il reclamo della società Salernitana è da ritenersi infondato, e
quindi la partita Cagliari-Salernitana deve essere omologata con il punteggio conseguito
sul campo di 2-0 in favore del Cagliari.
P.Q.M.
delibera di respingere il reclamo della società Salernitana e di omologare il risultato della
gara Cagliari-Salernitana con il punteggio conseguito sul campo di 2-0.
La tassa di reclamo è da addebitare alla società reclamante.
Trasmette gli atti al Comitato di Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli
adempimenti di competenza.