I.G.C. – LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 179 DEL 17 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 13-14-16 dicembre 2002 – Sedicesima giornata andata Gara Soc. Messina – Soc. Palermo
I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 179 DEL 17 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gare del 13-14-16 dicembre 2002 – Sedicesima giornata andata
Gara Soc. Messina – Soc. Palermo
Il Giudice Sportivo
Ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3
C.G.S., relativamente alla condotta del calciatore Zampagna Riccardo (Soc. Messina) in
danno del calciatore Lucarelli Alessandro (Soc. Palermo) al 43° del primo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 43° del primo tempo, dopo la conclusione di un’azione in
attacco del Messina, si accendeva un diverbio tra Zampagna e Lucarelli, nell’area piccola.
Mentre, infatti, il portiere del Palermo stava rimettendo il pallone in giuoco, Zampagna
protestava verbalmente con Lucarelli per un precedente intervento, poi dava una manata sul
viso dell’avversario, che a sua volta reagiva nello stesso modo. Infine, Zampagna
appoggiava la propria fronte su uno zigomo dell’avversario, spingendo leggermente.
Lucarelli, sempre in piedi, non reagiva ulteriormente. Veniva, infine richiamata l’attenzione
dell’Arbitro, che non aveva potuto vedere l’accaduto poiché il fatto si era svolto alle sue
spalle.
Il Direttore di gara riportava la calma; i due calciatori si scambiavano una stretta di mano e
la partita riprendeva regolarmente.
Così ricostruito il fatto – chiaramente visibile dalle immagini – questo Giudice ritiene che
non si possa applicare la norma ex art. 31 a3 C.G.S.
Se, infatti, da un lato la condotta della Zampagna è stata estranea all’azione di giuoco e non
è stata rilevata dall’Arbitro (perché avvenuta alle sue spalle), dall’altro lato essa risulta –
senza dubbio - priva di quelle caratteristiche che ne consentano la definizione come atto
violento, cioè intenzionalmente diretto ed idoneo a ledere l’integrità fisica dell’avversario.
Così non può, certamente, definirsi la manata, che fu lieve. Così non può definirsi neppure
il gesto successivo, che non si concretizzò in una testata nel senso proprio del termine, ma
più semplicemente in un appoggio del capo sul viso di Lucarelli, accompagnato da una
lievissima spinta.
Certamente il gesto di Zampagna è stato scorretto, ma esso è privo di connotati di
aggressività e di potenziale pericolo per l’incolumità dell’avversario che permettono una
qualificazione come condotta violenta.
Ne è riprova il fatto che il Lucarelli non subì conseguenze negative di sorta: egli rimase in
piedi, non ebbe alcun moto – neppure istintivo – sintomatico di un dolore sofferto a causa
del contatto con la testa di Zampagna.
P.Q.M.
Delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare in merito alla condotta del
calciatore Zampagna Riccardo (Soc. Messina) quale segnalata dal Procuratore Federale.
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