LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 3 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PALERMO: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Vincenzo SICIGNANO (gara Messina-Palermo del 15/12/02 – C.U. n. 179 del 17/12/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 3 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PALERMO: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Vincenzo SICIGNANO (gara Messina-Palermo del 15/12/02 – C.U. n. 179 del 17/12/02). Il procedimento Avverso il provvedimento (emesso in data 17 dicembre 2002 C.U. n. 179) con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Vincenzo Sicignano, tesserato per la Soc. Palermo, la squalifica per due giornate effettive di gara – perché al termine della gara Messina-Palermo, dopo essergli corso incontro, spintonava un avversario, con il quale scambiava ulteriori colpi – ha proposto tempestivo reclamo la Soc. Palermo chiedendo in via preliminare, la riduzione della squalifica di due giornate ad una giornata effettiva di gara ed, in via subordinata, la commutazione della seconda giornata di squalifica in una equa sanzione pecuniaria. La reclamante in primo luogo osserva che il referto del quarto Ufficiale di gara non conterrebbe l’indicazione specifica del nesso di causalità tra l’episodio della scazzottata tra il Sicignano ed il Coppola e quello della successiva rissa; in secondo luogo, pur non contestando la refertazione, evidenzia la poca chiarezza del referto circa la dinamica sia degli eventi precedenti che di quelli successivi alla scazzottata; in terzo luogo, rileva l’enorme disparità di trattamento sanzionatorio tra il Coppola al quale, per i medesimi comportamenti, è stata irrogata la sanzione di una sola giornata di squalifica. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti ufficiali ed il reclamo, ritiene che lo stesso sia infondato. Risulta dal referto del quarto ufficiale di gara – che costituisce fonte privilegiata di prova - che dopo il fischio finale dell’arbitro il Sicignano (portiere del Palermo) “correva verso il giocatore Coppola Carmine e lo spintonava”; in conseguenza di ciò i due calciatori ingaggiavano “una scazzottata” cui seguiva “una rissa generale”. Ciò che rileva ai fini disciplinari è il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Sicignano il quale si è portato (muovendo dalla propria porta e percorrendo una considerevole distanza) a ridosso dell’avversario con intento palesemente aggressivo fino a colpirlo con uno spintone. Tale condotta è stata chiaramente causa della successiva colluttazione (definita in referto con il termine inequivoco di “scazzottata”) tra i due calciatori e ciò ha presumibilmente contribuito a provocare gli ulteriori comportamenti violenti (“rissa generale”). Ritiene pertanto la Commissione che il Giudice Sportivo abbia correttamente sanzionato la condotta del reclamante, attesa la maggiore gravità della stessa rispetto a quella contestata a Coppola. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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