F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 183 DEL 20 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 18 dicembre 2002 – Recupero Dodicesima giornata andata Gara Soc. Como – Soc. Udinese
F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 183 DEL 20 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gare del 18 dicembre 2002 - Recupero Dodicesima giornata andata
Gara Soc. Como – Soc. Udinese
Il Giudice Sportivo
letto il rapporto dell’Arbitro, degli Assistenti, del Quarto ufficiale, del collaboratore Ufficio
Indagini;
183/578
rilevato, quanto al comportamento dei sostenitori del Como, che:
- la gara iniziava con cinque minuti di ritardo a causa dell’accensione sugli spalti e
del successivo lancio sul terreno di numerosi fumogeni;
- per tutto l’incontro venivano intonati frequenti cori volgarmente ingiuriosi nei
confronti dell’Arbitro, dei suoi collaboratori, della Lega Nazionale Professionisti;
- un Assistente veniva bersagliato con sputi, molti dei quali lo raggiungevano alla
schiena, bottiglie in plastica piene d’acqua, monete, due delle quali lo colpivano
sulla schiena con conseguente dolore di breve durata;
- dal 31° del primo tempo iniziava un lancio di aste in plastica, frutta, bottiglie in
plastica e in vetro sul terreno di giuoco;
- al 45° del primo tempo, veniva scagliato un tubo metallico con rubinetto, che
sfiorava il collaboratore dell’Ufficio Indagini e alcuni appartenenti alle Forze
dell’ordine;
- all’11° del secondo tempo, uno dei numerosi fumogeni lanciati verso il terreno
colpiva alla mano un calciatore della squadra avversaria;
- al 21° del secondo tempo, dopo l’assegnazione di un rigore a favore della squadra
avversaria, i sostenitori in curva iniziavano un fittissimo lancio sul terreno di
monete, due aste da bandiera in ferro, bottigliette d’acqua, un elevato numero di
grossi e pesanti pezzi appuntiti di ceramica, che sfioravano più volte calciatori e
altre persone in campo. In particolare, un pezzo di ceramica colpiva alla testa un
calciatore del Como, che doveva essere soccorso dallo staff medico.
Contemporaneamente una trentina di sostenitori cercava di sfondare a calci e spinte
i cancelli della rete di recinzione, mentre un’altra ventina si arrampicava sulla
recinzione stessa cercando di invadere il campo. Solo il tempestivo e meritorio
intervento di calciatori e dirigenti del Como, nonchè della Forza pubblica impediva
l’invasione del terreno.
Peraltro, non appena l’Arbitro ed i calciatori si avvicinavano all’area per la ripresa
del giuoco con il calcio di rigore, i sostenitori dalla curva rinnovavano il pericoloso
e fitto lancio di oggetti.
Dopo una ventina di minuti circa, l’Arbitro tentava per un’ultima volta di far
riprendere la gara, ma nuovamente gli stessi sostenitori riprendevano a lanciare altri
pezzi di ceramica, di rilevanti dimensioni, ed un’asta in ferro, lunga oltre un metro,
che cadeva a breve distanza dall’Arbitro.
A questo punto il Direttore di gara decideva di sospendere definitivamente
l’incontro, facendo rientrare le squadre negli spogliatoi, sul punteggio di 1 a 0 in
favore dell’Udinese.
Durante tale rientro, alcuni sostenitori del Como lanciavano monete ed accendini
verso un Assistente.
Osserva:
le risultanze ufficiali – precise, dettagliate, concordanti – dimostrano, in primo luogo, la
sussistenza della fattispecie prevista dall’art. 12, comma 1 CGS, a carico della soc. Como, a
titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei propri sostenitori, a partire dal 21° del
secondo tempo. Il comportamento gravemente violento, intimidatorio e pericoloso per la
sicurezza dei giocatori, Ufficiali di gara e delle altre persone ammesse sul terreno ha
impedito – senza alcun dubbio – la regolare prosecuzione della partita. La decisione
dell’Arbitro di sospendere la gara è stata pienamente giustificata ed adeguata alla gravità
della situazione creata dai sostenitori del Como, presenti nella curva prossima all’area di
rigore della propria squadra.
E’ sufficiente il richiamo alla descrizione di tali fatti – lancio ripetuto di oggetti
straordinariamente pericolosi; ferimento di un calciatore; tentativo di invasione – per
riconoscere la piena sussistenza dell’ipotesi prevista dal citato art. 12, 1° comma CGS.
In quelle condizioni l’Arbitro non poteva far altro che sospendere la gara, perchè una sua
eventuale prosecuzione sarebbe avvenuta in condizioni di non regolarità, considerato il
contesto di intimidazione e pericolo per la sicurezza di tutti i protagonisti del giuoco.
Di conseguenza deve essere inflitta alla Soc. Como la punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0-2 (più sfavorevole rispetto a quello acquisito in campo al
momento della definitiva sospensione).
In secondo luogo, la condotta dei sostenitori del Como integra la violazione della norma ex
art. 11, 1° comma CGS. Il ripetuto lancio di oggetti è stato caratterizzato da connotati di
straordinaria gravità, sia per la natura delle cose scagliate in campo (aste in ferro; grandi
pezzi di ceramica appuntiti), sia per il grado conseguente di esposizione a pericolo delle
persone presenti sul terreno. Un calciatore è stato colpito al capo, e le conseguenze
potevano essere ben più gravi di quelle, fortunatamente, concretizzatesi.
Altri calciatori e l’Arbitro sono stati sfiorati dai pesanti oggetti lanciati dalla curva.
Tale inqualificabile comportamento si è ripetuto più volte, in un considerevole arco di
tempo, ed è stato accompagnato da un tentativo concreto di invasione del campo: tutto ciò
a dimostrazione di una determinazione al compimento di atti violenti, che non può essere
definita come estemporanea.
Si consideri, ancora, che in altre occasioni precedenti, a gara in svolgimento, un assistente è
stato raggiunto da molti sputi e da due monete; un altro calciatore è stato colpito ad una
mano da un candelotto; il collaboratore dell’Ufficio Indagini e alcuni addetti alla sicurezza
sono stati sfiorati da un tubo metallico collegato ad un rubinetto.
Emerge, in conclusione, un quadro di violenza di eccezionale gravità, che comporta –
ovviamente – una punizione della Soc. Como – a titolo di responsabilità oggettiva – con la
squalifica del campo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 1 e 3, e 9, 1°
comma CGS.
Quanto alla determinazione della misura, pena adeguata a fronte di tutte le condotte dei
sostenitori, descritte all’inizio e complessivamente considerate, è la squalifica per cinque
giornate di gara: entità coerente a quella già adottata in passato per episodi di simile (seppur
un pò minore) gravità (in particolare ad esempio, delibera per gara Sampdoria-Bologna, su
C.U. n. 135 del 15.10.99 e C.U. n 157 del 29.10.99).
Va, al tempo stesso, segnalato l’intervento, meritevole di elogio, dei dirigenti e dei
calciatori del Como, i quali hanno tentato di calmare i sostenitori in curva, riuscendo ad
evitare l’invasione del campo, ma purtroppo non ad impedire la reiterazione del lancio di
oggetti.
Tale positivo comportamento merita un riconoscimento, come circostanza attenuante, sì che
la sanzione viene stabilita nella misura della squalifica del campo per quattro giornate di
gara.
P.Q.M.
delibera di:
infliggere alla Soc. Como la punizione sportiva della perdita della gara Como-Udinese con
il punteggio di 0-2;
infliggere alla Soc. Como la squalifica del campo per quattro giornate ufficiali di gara.
Trasmette gli atti al Comitato di Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli
adempimenti di competenza.
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