F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 183 DEL 20 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 18 dicembre 2002 – Recupero Dodicesima giornata andata Gara Soc. Como – Soc. Udinese

F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 183 DEL 20 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 18 dicembre 2002 - Recupero Dodicesima giornata andata Gara Soc. Como – Soc. Udinese Il Giudice Sportivo letto il rapporto dell’Arbitro, degli Assistenti, del Quarto ufficiale, del collaboratore Ufficio Indagini; 183/578 rilevato, quanto al comportamento dei sostenitori del Como, che: - la gara iniziava con cinque minuti di ritardo a causa dell’accensione sugli spalti e del successivo lancio sul terreno di numerosi fumogeni; - per tutto l’incontro venivano intonati frequenti cori volgarmente ingiuriosi nei confronti dell’Arbitro, dei suoi collaboratori, della Lega Nazionale Professionisti; - un Assistente veniva bersagliato con sputi, molti dei quali lo raggiungevano alla schiena, bottiglie in plastica piene d’acqua, monete, due delle quali lo colpivano sulla schiena con conseguente dolore di breve durata; - dal 31° del primo tempo iniziava un lancio di aste in plastica, frutta, bottiglie in plastica e in vetro sul terreno di giuoco; - al 45° del primo tempo, veniva scagliato un tubo metallico con rubinetto, che sfiorava il collaboratore dell’Ufficio Indagini e alcuni appartenenti alle Forze dell’ordine; - all’11° del secondo tempo, uno dei numerosi fumogeni lanciati verso il terreno colpiva alla mano un calciatore della squadra avversaria; - al 21° del secondo tempo, dopo l’assegnazione di un rigore a favore della squadra avversaria, i sostenitori in curva iniziavano un fittissimo lancio sul terreno di monete, due aste da bandiera in ferro, bottigliette d’acqua, un elevato numero di grossi e pesanti pezzi appuntiti di ceramica, che sfioravano più volte calciatori e altre persone in campo. In particolare, un pezzo di ceramica colpiva alla testa un calciatore del Como, che doveva essere soccorso dallo staff medico. Contemporaneamente una trentina di sostenitori cercava di sfondare a calci e spinte i cancelli della rete di recinzione, mentre un’altra ventina si arrampicava sulla recinzione stessa cercando di invadere il campo. Solo il tempestivo e meritorio intervento di calciatori e dirigenti del Como, nonchè della Forza pubblica impediva l’invasione del terreno. Peraltro, non appena l’Arbitro ed i calciatori si avvicinavano all’area per la ripresa del giuoco con il calcio di rigore, i sostenitori dalla curva rinnovavano il pericoloso e fitto lancio di oggetti. Dopo una ventina di minuti circa, l’Arbitro tentava per un’ultima volta di far riprendere la gara, ma nuovamente gli stessi sostenitori riprendevano a lanciare altri pezzi di ceramica, di rilevanti dimensioni, ed un’asta in ferro, lunga oltre un metro, che cadeva a breve distanza dall’Arbitro. A questo punto il Direttore di gara decideva di sospendere definitivamente l’incontro, facendo rientrare le squadre negli spogliatoi, sul punteggio di 1 a 0 in favore dell’Udinese. Durante tale rientro, alcuni sostenitori del Como lanciavano monete ed accendini verso un Assistente. Osserva: le risultanze ufficiali – precise, dettagliate, concordanti – dimostrano, in primo luogo, la sussistenza della fattispecie prevista dall’art. 12, comma 1 CGS, a carico della soc. Como, a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei propri sostenitori, a partire dal 21° del secondo tempo. Il comportamento gravemente violento, intimidatorio e pericoloso per la sicurezza dei giocatori, Ufficiali di gara e delle altre persone ammesse sul terreno ha impedito – senza alcun dubbio – la regolare prosecuzione della partita. La decisione dell’Arbitro di sospendere la gara è stata pienamente giustificata ed adeguata alla gravità della situazione creata dai sostenitori del Como, presenti nella curva prossima all’area di rigore della propria squadra. E’ sufficiente il richiamo alla descrizione di tali fatti – lancio ripetuto di oggetti straordinariamente pericolosi; ferimento di un calciatore; tentativo di invasione – per riconoscere la piena sussistenza dell’ipotesi prevista dal citato art. 12, 1° comma CGS. In quelle condizioni l’Arbitro non poteva far altro che sospendere la gara, perchè una sua eventuale prosecuzione sarebbe avvenuta in condizioni di non regolarità, considerato il contesto di intimidazione e pericolo per la sicurezza di tutti i protagonisti del giuoco. Di conseguenza deve essere inflitta alla Soc. Como la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (più sfavorevole rispetto a quello acquisito in campo al momento della definitiva sospensione). In secondo luogo, la condotta dei sostenitori del Como integra la violazione della norma ex art. 11, 1° comma CGS. Il ripetuto lancio di oggetti è stato caratterizzato da connotati di straordinaria gravità, sia per la natura delle cose scagliate in campo (aste in ferro; grandi pezzi di ceramica appuntiti), sia per il grado conseguente di esposizione a pericolo delle persone presenti sul terreno. Un calciatore è stato colpito al capo, e le conseguenze potevano essere ben più gravi di quelle, fortunatamente, concretizzatesi. Altri calciatori e l’Arbitro sono stati sfiorati dai pesanti oggetti lanciati dalla curva. Tale inqualificabile comportamento si è ripetuto più volte, in un considerevole arco di tempo, ed è stato accompagnato da un tentativo concreto di invasione del campo: tutto ciò a dimostrazione di una determinazione al compimento di atti violenti, che non può essere definita come estemporanea. Si consideri, ancora, che in altre occasioni precedenti, a gara in svolgimento, un assistente è stato raggiunto da molti sputi e da due monete; un altro calciatore è stato colpito ad una mano da un candelotto; il collaboratore dell’Ufficio Indagini e alcuni addetti alla sicurezza sono stati sfiorati da un tubo metallico collegato ad un rubinetto. Emerge, in conclusione, un quadro di violenza di eccezionale gravità, che comporta – ovviamente – una punizione della Soc. Como – a titolo di responsabilità oggettiva – con la squalifica del campo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 1 e 3, e 9, 1° comma CGS. Quanto alla determinazione della misura, pena adeguata a fronte di tutte le condotte dei sostenitori, descritte all’inizio e complessivamente considerate, è la squalifica per cinque giornate di gara: entità coerente a quella già adottata in passato per episodi di simile (seppur un pò minore) gravità (in particolare ad esempio, delibera per gara Sampdoria-Bologna, su C.U. n. 135 del 15.10.99 e C.U. n 157 del 29.10.99). Va, al tempo stesso, segnalato l’intervento, meritevole di elogio, dei dirigenti e dei calciatori del Como, i quali hanno tentato di calmare i sostenitori in curva, riuscendo ad evitare l’invasione del campo, ma purtroppo non ad impedire la reiterazione del lancio di oggetti. Tale positivo comportamento merita un riconoscimento, come circostanza attenuante, sì che la sanzione viene stabilita nella misura della squalifica del campo per quattro giornate di gara. P.Q.M. delibera di: infliggere alla Soc. Como la punizione sportiva della perdita della gara Como-Udinese con il punteggio di 0-2; infliggere alla Soc. Como la squalifica del campo per quattro giornate ufficiali di gara. Trasmette gli atti al Comitato di Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli adempimenti di competenza.
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