LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 204 DEL 14 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare dell’11-12 gennaio 2003 – Sedicesima giornata andata Gara Soc. Juventus – Soc. Reggina

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 204 DEL 14 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare dell’11-12 gennaio 2003 – Sedicesima giornata andata Gara Soc. Juventus – Soc. Reggina Il Giudice Sportivo Ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3 C.G.S., relativamente alla condotta del calciatore Nedved Pavel (Soc. Juventus) in danno del calciatore Cirillo Bruno (Soc. Reggina) al 1° del secondo tempo; acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva; osserva: le immagini televisive documentano che Nedved, in possesso del pallone, sta conducendo un’azione d’attacco della Juventus, nella tre quarti campo avversaria, verso il lato sinistro. Egli affronta un primo avversario (Mamede) e lo supera; poi un secondo avversario (Franceschini), che lo contrasta lateralmente e riesce a deviare il pallone, sottraendolo al controllo dello juventino. Nel contrasto di giuoco Franceschini colpisce Nedved con il ginocchio destro sulla gamba destra. Nedved prosegue la corsa, ormai senza più il controllo del pallone, venendosi a trovare di fronte ad un terzo avversario, Cirillo. Nedved allarga il braccio sinistro colpendo con la mano il viso dell’avversario, all’altezza del naso. Nel frattempo l’azione continua, con il pallone controllato da Mamede che lo rilancia nella metà campo avversaria. Il giuoco viene, infine, interrotto dall’Arbitro nei pressi dell’area di rigore della Juventus, dopo che l’attenzione del Direttore di gara è stata richiamata sia dall’Assistente n. 2, sia da alcuni giocatori che hanno di fatto fermato l’azione, poiché dalla parte opposta sia Cirillo che Nedved sono rimasti a terra. I due calciatori, accompagnati fuori campo, ricevono breve assistenza dai rispettivi staff medici, e riprendono poi a giocare regolarmente. L’Arbitro non adotta alcun provvedimento per il gesto commesso da Nedved. Così ricostruito il fatto, attraverso la visione a velocità normale e rallentata dell’episodio, da diverse angolature, si deve verificare la sussistenza o meno dei requisiti posti dall’art. 31 comma a3 C.G.S. per l’utilizzabilità della prova televisiva. Il gesto compiuto da Nedved è certamente sfuggito al controllo dell’Arbitro. Dalle immagini risulta con chiarezza che, nel momento in cui Nedved allarga il braccio sinistro, l’Arbitro è rimasto dietro di lui, con le spalle voltate al calciatore juventino, e quindi è nell’impossibilità di rilevare il gesto, essendo impegnato a seguire lo sviluppo dell’azione di giuoco, che non è stata mai interrotta. Dalle immagini non risulta alcuna posizione utile dei collaboratori dell’Arbitro quanto alla loro possibilità di percepire l’accaduto. Il gesto di Nedved deve considerarsi estraneo all’azione in svolgimento. Infatti Nedved non è più in possesso del pallone, che è stato “recuperato” da Mamede, qualche metro dietro Nedved, dopo il contrasto operato da Franceschini. Quindi, sebbene il gesto sia stato commesso immediatamente dopo il calciatore ha perso il controllo del pallone, deve osservarsi che Nedved non è più protagonista attivo dell’azione, e pertanto la manata sul viso di Cirillo deve essere definita come avulsa dall’azione in svolgimento. Ritiene, invece, questo Giudice che la condotta di Nedved non possa definirsi come violenta ai sensi del citato art. 31 C.G.S. Va ricordata, ancora una volta, la definizione di condotta violenta quale atto che costituisca intenzionalmente danno o pericolo di danno nei confronti dell’integrità fisica di un avversario: definizione che, per consolidata ed uniforme giurisprudenza, è stata adottata ai fini dell’applicazione dell’art. 31. In altre parole, non qualsiasi contrasto fisico – pur scorretto – in danno di un avversario può definirsi come condotta violenta, ma solo quei gesti che siano volutamente destinati a pregiudicare l’integrità dell’avversario, e siano oggettivamente idonei a tale scopo illecito. Nel caso di specie, le immagini non forniscono una prova univoca e certa dell’intenzionalità aggressiva da parte di Nedved. Infatti, da un lato, l’allargamento del braccio sinistro appare come non naturale in quel frangente: questo dato potrebbe, quindi, essere sintomatico di una volontà del calciatore diretta a colpire l’avversario. Ma, di contro, le immagini stesse documentano che Nedved allarga non soltanto il braccio sinistro ma anche il braccio destro e che la sua corsa, a seguito del contrasto di giuoco con Franceschini, è divenuta palesemente scomposta, per effetto evidente dell’urto subito dal calciatore della Juventus sulla gamba destra. Le immagini mostrano che Nedved manifesta dolore alla gamba destra, in particolare nella parte inferiore: circostanza confermata dal fatto che, dopo il contrasto con Cirillo, anche Nedved cade a terra, palesando una zoppia alla caviglia destra. In sintesi, dalle immagini risulta un insieme di elementi che possono far ritenere il movimento di Nedved in danno di Cirillo - pur oggettivamente scorretto – frutto non di una intenzionalità di danno contro l’avversario, ma correlato ai movimenti scomposti del calciatore della Juventus nella sua corsa a seguito del precedente scontro con Franceschini. In secondo luogo, le caratteristiche del gesto commesso da Nedved non risultano caratterizzate da quell’intento di aggressività che – solo – consente di qualificare la condotta in esame come violenta, ai sensi dell’art. 31 C.G.S. In proposito vale il richiamo, in particolare, ad un caso già esaminato da questo Giudice, e risolto negli stessi termini di insussistenza di una condotta violenta, in presenza di una manata inferta ad un avversario a seguito di allargamento di un braccio (C.U. n. 115 del 30 ottobre 2001; calciatore Batistuta gara Roma-Lazio del 27 ottobre 2001). In conclusione, fermo restando il giudizio di oggettiva scorrettezza commesso da Nedved, nella sua condotta non si ravvisano i requisiti specifici, come sopra illustrati, che ne permettano la qualificazione in termini di atto violento. Ne deriva pertanto un giudizio di non applicabilità della prova televisiva al caso di specie, per le ragioni sopra riportate. P.Q.M. Delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare in merito alla condotta del calciatore Nedved Pavel (Soc. Juventus) quale segnalata dal Procuratore Federale.
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