LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 6 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. TORINO avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore RAMALLO Franco Josè Maria (gara Torino-Internazionale del 2/02/03 – C.U. n. 232 del 4/02/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 6 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. TORINO avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore RAMALLO Franco Josè Maria (gara Torino-Internazionale del 2/02/03 – C.U. n. 232 del 4/02/03). Il procedimento La Soc. Torino ha proposto reclamo d’urgenza avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Franco Ramallo Josè Maria, tesserato per la Soc. Torino, per il comportamento tenuto durante la gara Torino-Internazionale del 2/02/03, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione. A sostegno del gravame, si adduce che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti per l’utilizzo della prova televisiva, non potendosi affermare che l’episodio sia veramente sfuggito anche all’assistente del direttore di gara (come invece indicato nel supplemento di rapporto richiesto dal Giudice Sportivo). Alla riunione odierna, è comparso il difensore e il rappresentante della reclamante, i quali hanno illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento avvalendosi di immagini televisive idonee a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell’art. 31, comma a3), del C.G.S. Per quanto riguarda il Franco, da tali immagini risulta che lo stesso, con la mano destra chiusa a pugno, colpiva da dietro sul fianco destro il calciatore Zanetti della Soc. Internazionale, il quale piegava le ginocchia e poi cadeva a terra. Tale comportamento è avvenuto a giuoco fermo (perché l’azione non era, in quel momento, ancora ripresa, non essendo stato ancora battuto il calcio di punizione in favore del Torino), è sfuggito al controllo degli ufficiali di gara ed è definibile come atto violento (perché è evidente l’intenzionalità di colpire l’avversario e la potenzialità di danno all’integrità fisica del medesimo, in considerazione della zona del corpo verso la quale il gesto è stato indirizzato). In particolare, tale episodio deve ritenersi effettivamente “sfuggito al controllo” dell’arbitro e dei suoi assistenti, in quanto non percepito e non concretamente percepibile, stante: a) la circostanza che il direttore di gara – come precisato nel supplemento e confermato a questa Commissione telefonicamente in sede d’interpello - in attesa dell’effettuazione del calcio di punizione, si stava collocando in posizione per seguire la ripresa del giuoco ed il suo campo di visuale non comprendeva il punto in cui si trovavano Franco e Zanetti; b) la circostanza che la posizione dell’assistente n. 1 non è documentata dalle immagini che riprendono il momento in cui è stato dato il pugno da Franco; c) la circostanza che l’arbitro ha specificato nel suo supplemento – confermato a questa Commissione telefonicamente in sede di interpello - che il collaboratore non potè rilevare nulla, essendo impegnato in quei frangenti a controllare la regolarità della posizione del pallone e la distanza dei calciatori avversari dallo stesso. Sotto il profilo sanzionatorio, l’episodio è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, in presenza di episodi riconducibili al concetto di atto di violenza commesso a giuoco fermo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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