LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 244 DELL’11 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare dell’8-9 febbraio 2003 – Terza giornata ritorno Gara Soc. Internazionale – Soc. Reggina
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 244 DELL’11 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gare dell’8-9 febbraio 2003 – Terza giornata ritorno
Gara Soc. Internazionale – Soc. Reggina
Il Giudice Sportivo
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Batistuta Gabriel (Soc. Internazionale) in
danno del calciatore Franceschini Ivan (Soc. Reggina) al 31° del primo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
acquisito supplemento dell’Arbitro;
osserva:
le immagini documentano che, al 31° del primo tempo, un calciatore dell’Internazionale
effettua una rimessa laterale, nella propria metà campo, lato destro (quello delle panchine).
Il pallone viene rilanciato in avanti, con parabola alta e lunga in direzione della linea
mediana. Alcuni calciatori delle due squadre, tutti rivolti verso il punto della rimessa,
seguono la ripresa del giuoco. Più precisamente, ed in ordine crescente di distanza, un
calciatore dell’Internazionale ed uno della Reggina, affiancati; un altro calciatore della
Reggina; un calciatore dell’Internazionale, Batistuta, ed uno della Reggina, Franceschini,
anch’essi appaiati. I primi tre si trovano al di quà della linea mediana, gli ultimi due oltre la
linea stessa. Quando il pallone, appena rimesso in giuoco, è ancora assai alto e molto
lontano dalla linea di metà campo, Batistuta (alcuni metri oltre tale linea) allarga
d’improvviso il braccio sinistro e colpisce con l’avambraccio il volto di Franceschini, che è
a fianco a lui, sulla sua sinistra. Poi Batistuta effettua di corsa alcuni metri e, in prossimità
della linea mediana, salta quando l’avversario, davanti a lui, è già saltato, respingendo in
avanti il pallone nella metà campo avversaria. Quanto a Franceschini, questi – dopo aver
subito il colpo – si copre il viso con le mani, piegandosi verso terra e rimanendo fermo,
senza seguire la corsa di Batistuta.
Da successive immagini risulta che l’Arbitro – presumibilmente richiamato da segnalazioni
di tesserati della Reggina – si avvicina al luogo del fatto; scambia alcune frasi con i
calciatori e fa riprendere la gara senza adottare provvedimenti disciplinari.
Franceschini riprende a giocare in normali condizioni di efficienza fisica.
Così ricostruito il fatto, attraverso la visione a velocità normale e rallentata dell’accaduto,
nel contesto di gara anche precedente e successivo, si deve verificare la sussistenza o meno
dei requisiti posti dall’art. 31 comma a3) CGS per l’utilizzabilità della prova televisiva.
Il gesto compiuto da Batistuta è sfuggito certamente al controllo dell’Arbitro. Da
un’inquadratura risulta che egli, collocato a metà tra la linea laterale ed il cerchio del
centro campo, sta seguendo la traiettoria del pallone, appena rimesso in giuoco. Quindi il
suo campo di visuale non può ricomprendere il punto nel quale si trovano, affiancati,
Batistuta e Franceschini, alcuni metri oltre la linea mediana.
Una successiva inquadratura mostra l’Arbitro nel gesto di allargare le braccia,
evidentemente dopo che Franceschini è stato colpito dall’avversario: ma tale gesto non è in
alcun modo sintomatico del fatto che egli abbia rilevato l’atto compiuto da Batistuta.
Nel suo supplemento l’Arbitro ha specificato di non aver rilevato l’episodio, a riscontro di
quanto ricavabile dalle immagini prima menzionate.
Quanto ai collaboratori arbitrali, le immagini non evidenziano la loro posizione, al
momento del gesto di Batistuta, e l’Arbitro, nel suo supplemento, ha riferito che esso non
venne visto nemmeno da costoro.
Il gesto di Batistuta deve considerarsi estraneo all’azione in svolgimento. Quando il
calciatore dell’Internazionale colpisce l’avversario, il pallone – appena rimesso in campo –
è molto lontano da Batistuta e la scorrettezza commessa non è in alcun modo funzionale a
contendere a Franceschini il controllo del pallone. E’ da notare, infatti, che Batistuta
colpisce Franceschini senza in alcun modo alzarsi da terra, e solo dopo egli corre verso la
linea di metà campo e salta, peraltro piuttosto discosto dalle spalle di un altro avversario,
quando quest’ultimo è già saltato ed ha – lui sì – il controllo della palla, che infatti colpisce
e respinge in avanti.
In altre parole, quando Batistuta colpisce Franceschini, egli non è protagonista dell’azione
di giuoco ed il suo atto avviene in un contesto di spazio e di tempo che è estraneo ad una
partecipazione attiva al giuoco in quell’istante in svolgimento, anche volendo intendere il
concetto in modo estensivo, comprensivo anche di atti direttamente ed immediatamente
funzionali ad un futuro controllo del pallone.
L’atto commesso da Batistuta deve definirsi come violento, ai sensi dell’art. 31 comma a3)
CGS.
Le immagini dimostrano, senza ombra di dubbio, che il calciatore dell’Internazionale
allarga all’indietro il braccio sinistro con chiara intenzione di colpire Franceschini.
Quest’ultimo, infatti, non sta in quel momento né trattenendo né contrastando in modo
irregolare Batistuta: semplicemente, è affiancato a lui in una marcatura non scorretta.
Vi è, quindi, nel gesto di Batistuta quel carattere di gratuita offensività in danno di un
avversario, che costituisce uno dei connotati della condotta violenta ex art. 31 cit.
Batistuta – sulla scorta delle immagini televisive – ha piena consapevolezza della presenza,
a fianco a lui, di Franceschini: e quindi egli ha piena consapevolezza che, allargando in
modo improvviso il braccio sinistro, colpirà l’avversario.
Il gesto è, altrettanto indubbiamente, idoneo a ledere l’incolumità dell’avversario: sia per la
zona del corpo colpita (il viso), sia per le modalità del colpo (movimento deciso,
all’indietro, con l’avambraccio alto).
Sussistono, in conclusione, tutti gli elementi costitutivi di una condotta violenta, intesa cioè
come atto intenzionalmente diretto – ed idoneo – a pregiudicare l’integrità fisica
dell’avversario, in conformità alla costante e consolidata interpretazione fornita dagli
organi di giustizia sportiva a proposito della fattispecie prevista dall’art. 31 comma a3 CGS.
Appare evidente – dall’esame dei filmati – la sostanziale differenza rispetto al caso
recentemente esaminato da questo Giudice (C.U. n. 204 del 14 gennaio 2003; gara
Juventus-Reggina, calciatore Nedved). In quello, le modalità del gesto, nel contesto
specifico dell’episodio, evidenziavano un’oggettiva scorrettezza non caratterizzato, però,
da intenzionalità lesiva in danno dell’avversario. Nel caso presente, invece, le modalità
della condotta di Batistuta sono – alla luce delle immagini televisive – sintomatiche di
una univoca volontà del calciatore di colpire l’avversario in una maniera oggettivamente
idonea a provocargli danno.
E’ altrettanto evidente la differenza tra l’episodio oggi in esame rispetto a quello, sempre
relativo al calciatore Batistuta, che formò oggetto di precedente decisione di questo
Giudice nel senso della non sussistenza di condotta violenta (C.U. n. 115 del 30 ottobre
2001; gara Roma-Lazio). In quel caso, infatti, ben diverse erano state sia le modalità
dell’atto compiuto da Batistuta, nel contesto di un contrasto di giuoco che aveva visto
l’avversario di Batistuta immediatamente a ridosso delle sue spalle ed incombente su di lui,
sollevato sui tacchi, sia la valenza probatoria delle immagini (una sola prospettiva, da
lontano e di spalle rispetto ai calciatori) che non avevano fornito prova certa
dell’intenzionalità lesiva del gesto di Batistuta.
Accertata la sussistenza di tutti i presupposti per l’utilizzabilità della prova televisiva, si
tratta di determinare l’entità della sanzione.
Per consolidata prassi giurisprudenziale, un colpo col gomito o con l’avambraccio ruotato
all’indietro, che raggiunga l’avversario al viso, è punito con la sanzione minima di due
giornate di squalifica, considerata la potenziale pericolosità del gesto.
Tale sanzione risulta adeguata nel caso concreto, visto che – per fortuna – Franceschini non
riportò conseguenze tali da incidere negativamente sulla sua piena efficienza fisica per
l’ulteriore prosieguo della gara.
P.Q.M.
delibera di infliggere - per quanto esposto in motivazione – al calciatore Batistuta
Gabriel (Soc. Internazionale) la squalifica di due giornate effettive di gara.