LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 13 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TORINO: avverso la squalifica del campo per cinque giornate ufficiali di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Torino-Milan del 22/02/03 – C.U. n. 255 del 25/02/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 13 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TORINO: avverso la squalifica del campo per cinque giornate ufficiali di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Torino-Milan del 22/02/03 – C.U. n. 255 del 25/02/03). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società Torino la sanzione della squalifica del campo di gioco per cinque giornate ufficiali di gara per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Torino-Milan del 22/02/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo una equa riduzione della sanzione inflitta. A sostegno del gravame, la società reclamante afferma, in primo luogo, come la sanzione sia eccessiva, se riferita ai fatti (comunque gravi) avvenuti durante l’incontro, ed iniqua, se rapportata alle meno afflittive sanzioni comminate dal Giudice Sportivo in occasione di episodi analoghi verificatisi in altri campi di giuoco. In secondo luogo, la reclamante afferma che tali fatti – essendo stati posti in essere da un ristretto numero di persone, percentuale minima rispetto a quelle che occupavano la Curva Maratona – hanno comunque prodotto una situazione di “pericolo limitato”. Nessun teppista ha invaso il terreno di giuoco e, a detta della reclamante, nessuno aveva intenzione di farlo (tenuto altresì conto della particolare struttura dello stadio e della considerevole distanza che separa gli spalti dal terreno stesso). In terzo luogo, la reclamante afferma che gli episodi sanzionati sono in parte da imputare alle Forze dell’Ordine, il cui atteggiamento omissivo e la cui inefficienza ha senza dubbio contribuito al loro accadimento ed al loro degenerare. Infine, la reclamante sostiene che i teppisti intendevano con tali comportamenti contestare esclusivamente la dirigenza della Società, essendo stati “istigati a delinquere” da parte di soggetti terzi. Circostanza non tenuta in debito conto dal Giudice Sportivo per la quantificazione della sanzione. Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante ed il difensore della reclamante, i quali hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udito il difensore della società, ritiene che nessuno dei motivi di gravame esposti dalla Società possa trovare accoglimento. Intanto, non vi è contestazione alcuna circa l’effettivo accadimento dei gravissimi episodi verificatisi nel corso della gara Torino-Milan, che sono stati puntualmente descritti nel rapporto dell’Arbitro, degli Assistenti, del Quarto Ufficiale, del collaboratore Ufficio Indagini e nel relativo supplemento: fittissimo e ripetuto lancio di oggetti (seggiolini, monete, bastoni, bottiglie e lacrimogeni), accensione sugli spalti di fuochi, sfondamento di una paratia (di cristallo) della recinzione intorno al campo (con successivo ingresso di alcuni sostenitori nella pista di atletica), ferimento di alcuni agenti di Polizia. Il primo motivo è privo di pregio: al contrario di quanto affermato dalla difesa della società, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare non solo proporzionata alla gravità degli episodi posti in essere dai tifosi della reclamante ma anche congrua e conforme con l'orientamento costante degli Organi di Giustizia Sportiva in casi analoghi. Né, del resto, l’assunto secondo cui il comportamento violento di taluni sostenitori (indipendentemente dal loro numero) sarebbe stato istigato da presunti mandanti, intenzionati a soppiantare l’attuale dirigenza, ha trovato un qualche concreto elemento di riscontro. Presunta “istigazione” che - al pari della ipotizzata inefficienza delle Forze dell’Ordine - non esclude la responsabilità della Società reclamante. Il contesto di violenza è stato, come puntualmente definito dal Giudice Sportivo con motivazione che la Commissione ritiene corretta e da condividersi, di eccezionale gravità (sia per la natura degli oggetti lanciati in campo, sia per il conseguente pericolo a cui sono state esposte le persone presenti sul recinto di giuoco) e non vi è quindi dubbio che tali comportamenti, reiterati, di particolare gravità e concreta pericolosità per l’incolumità delle persone, siano sanzionabili. La loro reiterazione inoltre conferma la determinazione al compimento di atti violenti da parte dei sostenitori della reclamante, certamente non riconoscibile come estemporanea. In considerazione delle suddette argomentazioni e alla luce dei fatti, la Società Torino - in applicazione del combinato disposto degli artt. 11, commi 1 e 3, e 9, comma 1 del C.G.S. - risponde quindi a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei propri sostenitori. Le stesse doglianze della reclamante sono del resto riferite alla sola entità della sanzione, come determinata dal Giudice Sportivo e ritenuta eccessivamente afflittiva. In ordine a tale quantificazione, risulta indubbio che il comportamento dei sostenitori della Società reclamante sia stato violento, intimidatorio, oggettivamente e concretamente pericoloso per l’incolumità delle forze dell’ordine, delle altre persone ammesse sul terreno, dei giocatori e degli ufficiali di gara. La gravità dei fatti e gli elementi che emergono dagli atti ufficiali, impongono un giudizio di congruità della sanzione come applicata dal Giudice Sportivo, che pure ha anche già valutato l’incidenza delle attenuanti riconoscibili. Per contro, non può costituire motivo di attenuazione della responsabilità il fatto che la particolare struttura dello stadio e la distanza esistente fra gli spalti ed il terreno di giuoco abbiano impedito la verificazione di eventi lesivi ancora più gravi. Perfettamente congrua deve ritenersi dunque la sanzione decisa dal Giudice Sportivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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