LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 268 DELL’11 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare dell’8-9 marzo 2003 – Settima giornata ritorno Gara Soc. Roma – Soc. Lazio

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 268 DELL’11 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare dell’8-9 marzo 2003 – Settima giornata ritorno Gara Soc. Roma – Soc. Lazio Il Giudice Sportivo ricevuta rituale e tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma A3 CGS relativa alla condotta del calciatore Couto Fernando (Soc. Lazio) in danno del calciatore Totti Francesco (Soc. Roma), al 44° del primo tempo; esaminata la documentazione televisiva; acquisito supplemento di rapporto dall’Arbitro; osserva: le immagini evidenziano che, al 44° del primo tempo, i calciatori Couto e Totti si contrastavano, nel cerchio di centrocampo, per controllare un pallone spiovente. Totti, a seguito del contrasto, rimaneva a terra, tenendosi il capo tra le mani; Couto, dopo aver rivolto lo sguardo verso il pallone nel frattempo spostatosi nella metà campo avversaria, riprendeva la corsa, tenendo alta la testa. Dopo pochi passi egli urtava con la gamba sinistra Totti, che nel frattempo si stava risollevando da terra, e lo colpiva con il ginocchio destro all’altezza dello zigomo sinistro. Il fatto avveniva in corrispondenza della linea di centro campo, vicino al dischetto. L’Arbitro, in quel momento, aveva lo sguardo rivolto in altra direzione perché era impegnato a seguire la prosecuzione del giuoco, con un calciatore della Roma che si era nel frattempo impossessato del pallone e stava muovendosi verso la metà campo avversaria. Successivamente, l’Arbitro fermava il giuoco, avvicinandosi a Totti, rimasto a terra dopo aver subito la ginocchiata sul volto. Il Direttore di gara faceva poi riprendere la partita senza adottare provvedimenti disciplinari. Così ricostruito il fatto, sulla base delle immagini televisive, esaminate a velocità sia normale che rallentata, occorre verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 31 comma a3 CGS. Nel suo supplemento l’Arbitro ha così specificato: “Non ho potuto direttamente controllare il fatto in quanto ero intento a controllare l’azione che si stava sviluppando sul lato destro del settore di attacco della Soc. Roma, non avendo io fischiato - per l’applicazione del vantaggio – un precedente intervento del sig. Couto sul sig. Totti. Alla prima interruzione del giuoco, nel recarmi sul posto per controllare le condizioni fisiche del sig. Totti, ho anche cercato con lo sguardo il Quarto Uomo sig. Alvino che era ubicato nella usuale posizione, fuori dal terreno di giuoco in prossimità della linea mediana. Accortosi della mia richiesta di chiarimento, il collega Alvino mi ha fatto un cenno con il capo a testimoniare che dal suo punto di vista nulla di grave fosse accaduto. Al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo, ho nuovamente interpellato sull’episodio il Quarto Uomo che mi confermava di aver seguito con attenzione l’episodio e di non aver rilevato nessuna condotta che potesse far credere che l’atto del sig. Couto verso il sig. Totti fosse volontario. Il Quarto Uomo mi ha precisato che a suo giudizio la ginocchiata inferta al sig. Totti da parte del sig. Couto fosse del tutto casuale”. Appare evidente, alla luce del dettagliato supplemento arbitrale, che il fatto commesso dal calciatore Couto non è sfuggito al controllo di uno degli Ufficiali di gara, il quale lo ha rilevato, interpretandolo come gesto non intenzionale in danno dell’avversario. Di conseguenza viene meno la prima condizione che rende applicabile la norma di cui all’art. 31 comma a3 CGS, e pertanto esime dall’esaminare gli altri profili di applicabilità della disposizione disciplinare. P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari a seguito della segnalazione da parte della Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it