LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 274 DEL 18 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 15-16 marzo 2003 – Ottava giornata ritorno Soc. CHIEVO VERONA:

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 274 DEL 18 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 15-16 marzo 2003 – Ottava giornata ritorno Soc. CHIEVO VERONA: Il Giudice Sportivo, rilevato dal rapporto del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che: un gruppo di sostenitori della Soc. Chievo Verona intonava, nel primo e nel secondo tempo, alcuni cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; altri sostenitori della Società manifestavano, con applausi e fischi di disapprovazione, la propria dissociazione da tale condotta razzista; P.Q.M. Visto l’art. 10 comma 2 C.G.S. dichiara la non punibilità, a titolo di responsabilità oggettiva, della Soc. Chievo Verona.
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