LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 331 DEL 15 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 12 maggio 2003 – Quindicesima giornata ritorno Gara Soc. Ternana – Soc. Sampdoria
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 331 DEL 15 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 12 maggio 2003 – Quindicesima giornata ritorno
Gara Soc. Ternana – Soc. Sampdoria
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Scarlato Gennaro (Soc. Ternana) in danno
del calciatore Zivkovic Bratislav (Soc. Sampdoria) al 29° del primo tempo e alla
condotta del calciatore Colombo Corrado (Soc. Sampdoria) in danno del calciatore
Giampà Domenico (Soc.Ternana) al 34° del primo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
acquisito supplemento di rapporto dall’Arbitro;
osserva:
quanto al primo episodio, le immagini evidenziano che, a seguito di un violento intervento
di giuoco compiuto da Zivkovic in danno di un avversario, che rimaneva a terra, l’Arbitro
interrompeva il giuoco, avvicinandosi al calciatore della Sampdoria per notificargli il
provvedimento di espulsione. In questo stesso contesto, caratterizzato da una notevole
tensione tra i calciatori delle due squadre conseguente alla grave scorrettezza di giuoco di
Zivkovic, Scarlato sospingeva per due volte con le braccia sul torace il calciatore della
Sampdoria. Il fatto si verificava nelle immediate vicinanze sia dell’Arbitro sia del Quarto
Ufficiale. Non venivano adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di Scarlato.
Le immagini provano l’insussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art. 31 comma a3)
CGS sotto un duplice profilo.
La condotta di Scarlato non può definirsi come sfuggita al controllo degli Ufficiali di gara,
poiché il fatto avvenne – come sopra esposto – in un contesto di tempo e di spazio
caratterizzato dalla presenza in quel punto del campo sia dell’Arbitro, sia del Quarto
Ufficiale, che proprio si era avvicinato al gruppo dei calciatori delle due squadre impegnati
in una discussione animata a seguito dell’intervento falloso compiuto da Zivkovic.
In secondo luogo, in ogni caso, la condotta di Scarlato non è definibile come atto violento,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma a3) CGS. Si è trattato infatti di due spinte, date a
mani aperte, contro il torace dell’avversario, chiaramente in segno di “sfogo” rispetto
all’intervento di giuoco violento compiuto da quest’ultimo in danno di un compagno di
squadra di Scarlato. Tali spintoni non presentavano alcuna idoneità a cagionare danni
all’incolumità fisica di Zivkovic, e non erano animati da quel connotato di aggressività che
deve invece connotare l’atto violento sanzionabile attraverso l’uso delle immagini
televisive.
Di conseguenza nessun provvedimento disciplinare è adottabile nei confronti dello Scarlato
da parte di questo Giudice.
Quanto al secondo episodio, l’immagini evidenziano che durante un’azione di attacco della
Ternana, Colombo e Terni si contendono il controllo del pallone, lungo la linea laterale nei
pressi della bandierina del corner. Interviene Giampà, il quale in modo regolare si
impossessa del pallone e si dirige verso l’area avversaria, in prossimità della linea di fondo
campo. A questo punto Colombo, intervenendo da tergo, sgambetta Giampà, il quale cade a
terra, con il pallone a poca distanza. Colombo, quando l’avversario è già caduto a seguito
dello sgambetto, nello scavalcarlo per impossessarsi del pallone (a questo punto non più
controllato da Giampà), colpisce con i tacchetti della scarpa destra la gamba sinistra
dell’avversario distesa per terra. Dallo stesso filmato risulta che l’Arbitro, che ha seguito lo
svolgimento dell’azione di giuoco, ha fischiato per interromperlo dopo lo sgambetto di
Colombo.
Giampà rimane a terra; l’Arbitro si avvicina al punto interessato e fa poi riprendere la gara
con un calcio di punizione in favore della Ternana, senza adottare provvedimenti
disciplinari nei confronti di Colombo. Dalle immagini non risulta alcuna posizione utile da
parte dell’Assistente, ai fini della rilevazione di quanto accaduto.
La tacchettata inferta da Colombo in danno di Giampà è certamente sfuggita al controllo
degli Ufficiali di gara. Ciò risulta chiaramente dalle immagini, che evidenziano la buona
posizione dell’Arbitro nel rilevare lo sgambetto del calciatore della Sampdoria, tant’è che il
Direttore di gara fischia ordinando una punizione in favore della Ternana. Il successivo
gesto di Colombo contro l’avversario già a terra avviene con modalità tali che
verosimilmente non consentono all’Arbitro di rilevarlo proprio perché il corpo di Giampà
,caduto a terra, rende difficoltosa la percezione del gesto.
Le risultanze documentali sono confermate da quanto riferito dall’Arbitro, interpellato in
proposito da questo Giudice. Egli dichiara di aver rilevato l’azione irregolare di Colombo
consistita nello sgambetto in danno di Giampà, e di non aver visto nessun altro gesto
irregolare del calciatore della Sampdoria. Analogamente egli dichiara che nessuno dei suoi
collaboratori ebbe a richiamare la sua attenzione a questo ulteriore proposito.
Il colpo inferto con i tacchetti da Colombo deve definirsi come estraneo all’azione di
giuoco. Va detto preliminarmente che è impossibile determinare se la tacchettata venne
data immediatamente prima o immediatamente dopo il fischio dell’Arbitro, che
interrompeva il giuoco a seguito dello sgambetto. L’Arbitro ha precisato di aver fischiato
immediatamente, non appena visto lo sgambetto con conseguente caduta a terra di Giampà.
Data la ravvicinatissima consecuzione temporale tra sgambetto e tacchettata, non è
possibile stabilire se quest’ultima si verificò prima o dopo l’interruzione del giuoco
conseguente al fischio arbitrale.
In ogni caso la tacchettata deve considerarsi come estranea all’azione in svolgimento,
poiché essa fu inferta in un contesto che non era in alcun modo, ormai più funzionale
all’azione di giuoco. Infatti Giampà era già caduto a terra; non aveva alcuna possibilità di
controllare il pallone, pur rimasto non lontano da lui, proprio perché lo sgambetto subito da
Colombo lo poneva nella pratica impossibilità di partecipare ulteriormente all’azione
quand’anche essa non fosse stata interrotta a seguito del fischio arbitrale. Quindi il colpo
sferrato da Colombo sulla gamba sinistra di Giampà non aveva alcuna correlazione con una
azione di giuoco, poiché non era funzionale né ad impedire un intervento – ormai divenuto
impossibile – da parte di Giampà per riprendere il possesso del pallone né ad agevolare il
controllo del pallone stesso da parte di Colombo, che era rimasto, a seguito del suo
precedente intervento falloso, l’unico calciatore in grado di raggiungere il pallone e di
impossessarsene, come in effetti avvenne (secondo quanto risulta chiaramente dalle stesse
immagini). E’ pertanto irrilevante, ai fini dell’applicazione dell’art. 31 comma a3) CGS,
che la tacchettata sia stata inferta da Colombo subito dopo un suo intervento di giuoco.
Quello che conta, ai fini della presente decisione, è la constatazione che questo gesto di
Colombo non era in alcun modo funzionale all’azione in svolgimento, era cioè un gesto del
tutto avulso dal contesto del controllo, attuale o anche solo potenziale, del pallone da parte
di Colombo.
La tacchettata di Colombo è certamente definibile come atto violento. Sul piano
dell’elemento oggettivo, è infatti evidente dalle immagini che il colpo fu sferrato con forza;
non si trattò, cioè, di un semplice appoggio della scarpa destra di Colombo sulla gamba
sinistra di Giampà ma di una vera e propria tacchettata dall’alto in basso, impressa con
energia e decisione. Si tratta di gesto certamente idoneo a cagionare un danno fisico
all’avversario, considerata in particolare la posizione di quest’ultimo, caduto a terra e senza
alcuna possibilità di difesa rispetto al gesto violento dell’avversario.
Quanto all’aspetto psicologico le immagini documentano, senza ombra di dubbio,
l’intenzionalità del colpo sferrato da Colombo. Non si è trattato, in altre parole, di un
contatto fortuito tra la scarpa destra di Colombo e la gamba sinistra di Giampà, e nemmeno
di un gesto imprudente ad opera del calciatore della Sampdoria. I relativi fotogrammi
evidenziano la chiara intenzionalità della tacchettata, sferrata senza alcuna necessità, in
modo “gratuito” e cioè senza che alcuna esigenza correlata alle modalità dell’azione
giustificasse un tale gesto.
331/1098
Conclusivamente la tacchettata di Colombo deve essere definita come atto
intenzionalmente diretto a cagionare pregiudizio fisico all’avversario, ed idoneo
oggettivamente a tale scopo.
Dimostrata la sussistenza dei requisiti di applicabilità dell’art. 31 comma a3) CGS, va
determinata l’entità della conseguente sanzione disciplinare.
Sulla scorta di consolidato orientamento giurisprudenziale degli organi della disciplina
sportiva, pena adeguata risulta la squalifica per due giornate di gara, considerato da un lato
il carattere violento del gesto e, dall’altro lato, l’assenza di specifiche conseguenze lesive
per l’avversario, il quale potè proseguire regolarmente la sua partecipazione alla gara.
P.Q.M.
delibera di infliggere - per quanto esposto in motivazione – al calciatore Colombo
Corrado (Soc. Sampdoria) la squalifica di due giornate effettive di gara.
Delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Scarlato
Gennaro (Soc. Ternana)