LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 341 DEL 26 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 24 maggio 2003 – Diciassettesima giornata ritorno Gara Soc. Catania – Soc. Venezia del 17 maggio 2003

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 341 DEL 26 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 24 maggio 2003 – Diciassettesima giornata ritorno Gara Soc. Catania – Soc. Venezia del 17 maggio 2003 Il Giudice Sportivo; letto il reclamo della Soc. Venezia per posizione irregolare del calciatore Grieco Vito (Soc. Catania) rilevato che: il Grieco, è stato squalificato da questo Giudice Sportivo per una giornata di gara a seguito di espulsione decretata dall’Arbitro nel corso della partita Catania-Lecce del 2 febbraio 2003, Campionato di Serie B Tim (CU n. 233 del 4/2/03); il calciatore non è stato utilizzato in occasione della gara immediatamente seguente disputata dalla sua squadra nel Campionato di Serie B Tim Genoa-Catania del 7 febbraio 2003, mentre è stato schierato nella gara Catania-Salernitana del Campionato Nazionale Primavera, disputata l’8 febbraio 2003; osserva: la squalifica per una (o più) giornata di gara deve ritenersi scontata a seguito della mancata partecipazione del calciatore alle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica, sì che il divieto di svolgere attività sportiva, stabilito dall’art. 17 comma 13 CGS , cessa una volta scontata la squalifica con le modalità sopradette: interpretazione da ultimo fornita al combinato disposto dall’art. 17 commi 3 e 13 del citato art. 17 della Corte Federale, per dirimere contrasti giurisprudenziali insorti tra i diversi organi della giustizia sportiva. Da tale interpretazione, che questo Giudice condivide, discende la regolarità della posizione del calciatore Grieco Vito nell’ambito del Campionato di Serie B Tim, avendo egli regolarmente scontato la squalifica inflittagli con il CU n. 233 del 4 febbraio 2003, poiché non venne utilizzato nella partita Genoa-Catania del 7 febbraio 2003. Di conseguenza il Grieco era legittimato a partecipare alle susseguenti gare di quel Campionato, ivi compresa la gara Catania-Venezia disputata il 17 maggio 2003. Pertanto il risultato di tale gara è da omologare con il risultato acquisito sul campo. P.Q.M. delibera di: - respingere il reclamo presentato dalla Soc. Venezia; - omologare il risultato della gara Catania-Venezia, disputata il 17 maggio 2003, Campionato Serie B Tim, con il punteggio acquisito sul campo Catania-Venezia 2-0; - la tassa di reclamo è da addebitare alla Società reclamante.
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