LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 26 settembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda di € 52.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Chievo Verona del 15/9/02 – C.U. n. 50 del 17/9/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 26 settembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda di € 52.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Chievo Verona del 15/9/02 – C.U. n. 50 del 17/9/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Lazio la sanzione della ammenda di € 52.000,00 con diffida per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Lazio-Chievo Verona del 15/9/2002 (lancio in direzione dell’assistente dell’arbitro di due bottigliette di plastica piene d’acqua e di un fumogeno acceso), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione alla sola ammenda pecuniaria e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima prevista dall’art.11 del Codice di Giustizia Sportivo. A sostegno del gravame, si rileva in primo luogo l’assenza di pericolosità intrinseca dell’oggetto in questione (il fumogeno), utilizzato solitamente dalle tifoserie per manifestare la propria gioia. In secondo luogo, la reclamante rileva come si sia trattato di un episodio fortuito ed isolato, e come esso non abbia comunque provocato danni gravi all’assistente dell’arbitro, per il quale non si è reso necessario l’intervento dei sanitari. Conseguentemente, la reclamante ritiene errato il richiamo, operato dal Giudice Sportivo, all’art.11, trattandosi in realtà di un episodio inquadrabile nelle fattispecie di responsabilità oggettiva di cui all’art.9 comma 1. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Lazio nel corso della gara hanno lanciato due bottigliette di plastica piene d’acqua (che sfioravano entrambe l’assistente dell’arbitro) ed un fumogeno. In particolare, il fumogeno - ancora acceso - ha colpito all’orecchio lo stesso assistente, procurandogli intenso dolore (come confermato dal referto arbitrale). Tali comportamenti rappresentano una grave manifestazione di violenza, concretamente pericolosa per l’assistente dell’arbitro e potenzialmente pericolosa per l'incolumità delle persone sul terreno di giuoco. Si tratta di fatti gravi che comportano l’applicazione dell’art.11 comma 1 e 3 del C.G.S. Questa Commissione ritiene pertanto non applicabile, al caso in questione, l’art.9, il quale disciplina, al primo comma, le ipotesi di responsabilità oggettiva delle società per qualsiasi fatto commesso dai propri sostenitori, lasciando la disciplina relativa a fatti violenti al successivo art.11. A nulla rileva, fra l’altro, la natura “non pericolosa” dell’oggetto in questione, riferendosi in realtà l’art.11 ai “comportamenti”, indipendentemente dagli strumenti utilizzati per procurare pericolo o danno. Ad avviso della Commissione, nel determinare la sanzione, occorre quindi tenere conto, da una parte, della indubbia gravità del comportamento, della sua pericolosità e della natura violenta dello stesso e, dall’altra, della circostanza attenuante specificamente prevista: ovvero che la Soc. Lazio ha adempiuto adeguatamente all’obbligo di collaborazione con le Forze dell’ordine. Tuttavia, tenuto conto dell’orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione dell’ammenda a € 35.000,00; dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it