LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 3 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Sergio CONCEICAO (gara Internazionale-Chievo Verona del 29/09/02 – C.U. n. 73 dell’1/10/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 3 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. INTERNAZIONALE avverso la
squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore
Sergio CONCEICAO (gara Internazionale-Chievo Verona del 29/09/02 – C.U. n. 73
dell’1/10/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore Sergio
Conceicao, tesserato per la Soc. Internazionale, la sanzione della squalifica per due
giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Inter-Chievo del
29/10/2002, ha proposto reclamo d’urgenza la Soc. Internazionale, chiedendo la riduzione
della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che non si sarebbe trattato di una
protesta avverso una decisione dell’arbitro, ma di un colorito apprezzamento del
comportamento antisportivo di un avversario; in secondo luogo, che sulla condotta
avrebbe influito l’atmosfera fortemente emotiva del momento; in terzo luogo, che vi
sarebbe stata una differente valutazione rispetto a casi analoghi.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che il Conceicao ha urlato sicuramente verso l’Arbitro, in segno
di protesta, un'espressione ingiuriosa. Tale circostanza è riportata in modo puntuale e
inequivocabile, per cui non può sussistere incertezza circa l’intenzionalità offensiva.
Questo comportamento è stato correttamente sanzionato dal Giudice Sportivo in
conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi,
tenuto conto della valenza gravemente spregiativa dell’espressione e del suo connotato
offensivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l'incameramento della tassa.
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