F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 9 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Reclamo della Soc. GENOA: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Simone GIACCHETTA (gara Cagliari-Genoa del 28/09/02 – C.U. n. 74 dell’1/10/02).

F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 9 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Reclamo della Soc. GENOA: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Simone GIACCHETTA (gara Cagliari-Genoa del 28/09/02 – C.U. n. 74 dell’1/10/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Simone Giacchetta, tesserato per la Soc. Genoa, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Cagliari-Genoa del 28/09/2002 (“perché in azione di giuoco colpiva un giocatore avversario con un violento calcio alla gamba all’altezza della tibia, disinteressandosi del pallone”) ha proposto reclamo la Soc. Genoa, chiedendo la riduzione della sanzione. La reclamante lamenta la sproporzione della sanzione inflittagli rispetto al fatto valutato nella sua interezza e globalità. Secondo la prospettazione difensiva, nel sanzionare la condotta posta in essere dal calciatore Giacchetta, in primo luogo non si sarebbe tenuto conto delle pessime condizioni del terreno di giuoco – dovute ad un violento temporale abbattutosi prima e durante la gara - e della conseguente impossibilità per il Giacchetta di frenare la propria rincorsa evitando l’impatto; in secondo luogo, sempre secondo il reclamante, l’intervento sanzionato - avvenuto durante un’azione di giuoco – era finalizzato al recupero del pallone; in terzo luogo, la reclamante rileva come l’intervento non abbia prodotto alcuna conseguenza lesiva a carico dell’avversario, essendo quindi privo di quella connotazione violenta contestata dall’arbitro. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Da un’attenta e complessiva lettura del referto ed in particolare dal rapporto dell’arbitro e dagli ulteriori chiarimenti forniti dallo stesso alla Commissione, in sede di interpello, risulta che il Giacchetta ha effettivamente colpito con un calcio la tibia dell’avversario, circostanza peraltro non contestata neppure dall’interessato. Resta da valutare unicamente la volontarietà di tale scorretta condotta, riconducibile secondo l’assunto difensivo al pessimo equilibrio del Giacchetta, causato dal terreno scivoloso. Analogamente, appare di fondamentale importanza verificare se tale comportamento fosse finalizzato al recupero del pallone, come sostenuto dalla difesa. Tale diversa prospettazione, risulta condivisibile. Il comportamento del Giacchetta non era inizialmente preordinato a colpire l’avversario: tale risultato è stato raggiunto omettendo di attivarsi per evitare il contatto. Il diverso atteggiarsi della volontarietà del gesto induce quindi questa Commissione ad un trattamento sanzionatorio meno affittivo.
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