F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 9 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Reclamo della Soc. GENOA: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Simone GIACCHETTA (gara Cagliari-Genoa del 28/09/02 – C.U. n. 74 dell’1/10/02).
F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 9 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE
Reclamo della Soc. GENOA: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal
Giudice Sportivo al calciatore Simone GIACCHETTA (gara Cagliari-Genoa del 28/09/02 –
C.U. n. 74 dell’1/10/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Simone
Giacchetta, tesserato per la Soc. Genoa, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di
gara per il comportamento tenuto durante la gara Cagliari-Genoa del 28/09/2002 (“perché in
azione di giuoco colpiva un giocatore avversario con un violento calcio alla gamba all’altezza
della tibia, disinteressandosi del pallone”) ha proposto reclamo la Soc. Genoa, chiedendo la
riduzione della sanzione.
La reclamante lamenta la sproporzione della sanzione inflittagli rispetto al fatto valutato nella sua
interezza e globalità.
Secondo la prospettazione difensiva, nel sanzionare la condotta posta in essere dal calciatore
Giacchetta, in primo luogo non si sarebbe tenuto conto delle pessime condizioni del terreno di
giuoco – dovute ad un violento temporale abbattutosi prima e durante la gara - e della
conseguente impossibilità per il Giacchetta di frenare la propria rincorsa evitando l’impatto; in
secondo luogo, sempre secondo il reclamante, l’intervento sanzionato - avvenuto durante
un’azione di giuoco – era finalizzato al recupero del pallone; in terzo luogo, la reclamante rileva
come l’intervento non abbia prodotto alcuna conseguenza lesiva a carico dell’avversario,
essendo quindi privo di quella connotazione violenta contestata dall’arbitro.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato.
Da un’attenta e complessiva lettura del referto ed in particolare dal rapporto dell’arbitro e dagli
ulteriori chiarimenti forniti dallo stesso alla Commissione, in sede di interpello, risulta che il
Giacchetta ha effettivamente colpito con un calcio la tibia dell’avversario, circostanza peraltro
non contestata neppure dall’interessato. Resta da valutare unicamente la volontarietà di tale
scorretta condotta, riconducibile secondo l’assunto difensivo al pessimo equilibrio del
Giacchetta, causato dal terreno scivoloso.
Analogamente, appare di fondamentale importanza verificare se tale comportamento fosse
finalizzato al recupero del pallone, come sostenuto dalla difesa.
Tale diversa prospettazione, risulta condivisibile.
Il comportamento del Giacchetta non era inizialmente preordinato a colpire l’avversario: tale
risultato è stato raggiunto omettendo di attivarsi per evitare il contatto. Il diverso atteggiarsi della
volontarietà del gesto induce quindi questa Commissione ad un trattamento sanzionatorio meno
affittivo.
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