LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 17 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. REGGINA: avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Perugia-Reggina del 15/9/02 – C.U. n. 50 del 17/9/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 17 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. REGGINA: avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Perugia-Reggina del 15/9/02 – C.U. n. 50 del 17/9/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Reggina la
sanzione della ammenda di € 20.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Perugia-Reggina del 15/9/2002 (lancio di un razzo di notevole portata e
gittata e lancio di bottiglie di plastica verso i sostenitori della squadra ospitante), ha
proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l’annullamento della sanzione e, in
subordine, una sua congrua riduzione.
A sostegno del gravame, si rileva in primo luogo come – data la contiguità degli spazi
occupati dalle due tifoserie – non vi sia certezza circa la riferibilità e la imputabilità del
razzo ai tifosi della Reggina.
In secondo luogo, la reclamante rileva come la traiettoria dello stesso razzo – dal basso
verso l’alto – evidenzi non solo l’assoluta mancanza di intento ad offendere ma anche
l’inesistenza di qualsiasi potenziale pericolo per l’incolumità di persone o cose
(considerata altresì la conformazione strutturale del razzo, privo -a detta della reclamantedi
polvere esplosiva).
Infine, relativamente al lancio di bottiglie tra le opposte tifoserie, la reclamante rileva
come il Giudice Sportivo, nel sanzionare l’episodio, non abbia tenuto conto della
provocazione, della sua episodicità e della mancanza di pericolosità degli oggetti lanciati.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
In primo luogo, la Commissione osserva che, in fatto, non sussistono dubbi circa
l’attribuibilità ai sostenitori della Società reclamante delle molteplici condotte contestate,
in considerazione di quanto riferito, con dovizia di particolari, dal collaboratore
dell’Ufficio Indagini, la cui attendibilità non può essere posta in discussione.
Dagli atti ufficiali risulta poi che i sostenitori della Soc. Reggina nel corso della gara
hanno lanciato in aria un potente razzo, il quale sfiorava la tettoia della copertura della
tribuna e finiva la sua corsa in aria a considerevole altezza, ed in due diverse occasioni
hanno lanciato bottiglie di plastica vuote e semipiene in direzione dei sostenitori avversari.
Tali comportamenti rappresentano una manifestazione di violenza, potenzialmente
pericolosa per l'incolumità pubblica e per le persone sul terreno di giuoco e sugli spalti.
Tuttavia, tenuto conto dell’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi
analoghi, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre
la sanzione dell’ammenda a € 12.500,00; dispone la restituzione della tassa.
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