LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 17 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA: avverso l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Catania del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 17 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA: avverso l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Catania del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo le ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (C.U. n. 61 del 24.9.2002) per avere i suoi sostenitori esposto, per alcuni minuti prima dell’inizio della gara Messina-Catania del 21/9/2002, un gran numero di striscioni, scritti in diverse lingue, di tenore offensivo nei confronti dei sostenitori avversari, nonché per avere esposto, prima dell’inizio del secondo tempo, un altro striscione di analogo tenore, la Soc. Messina ha proposto reclamo, chiedendo la revoca – ovvero, in via subordinata, una congrua riduzione – di tale sanzione. A sostegno del gravame si evidenziano: il gravissimo precedente, di cui si erano resi responsabili i sostenitori della squadra ospite in occasione di altra gara tra le medesime squadre disputatasi nel giugno del 2001, costituito dal mortale ferimento di un giovane tifoso peloritano, colpito da un oggetto esplodente lanciato dal settore occupato dai supporters etnei; la costante azione di prevenzione e controllo, in piena collaborazione con le Forze dell’Ordine, posta in essere dai dirigenti della società reclamante; il corretto e responsabile atteggiamento tenuto – anche nella prefata circostanza – dal pubblico presente allo stadio; la inidoneità delle frasi contenute in quegli striscioni (in particolare: “infami”) a connotarsi quali offese, e comunque rispettando esse il limite della “continenza” siccome espressive di mera riprovazione per il grave (e tuttora impunito) episodio omicida; l’eccessiva portata sanzionatoria del provvedimento de quo. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della società reclamante, che ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive chiedendone l’accoglimento. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene il gravame parzialmente fondato. Se per un verso, infatti, non può certo essere negata l’intrinseca valenza offensiva delle espressioni contenute negli striscioni esposti da sostenitori della società reclamante (vieppiù percepibile e potenzialmente idonea ad innescare tensioni ed atti di reciproca intolleranza proprio in relazione al luttuoso precedente ed al non certo occasionale contrasto esistente tra le due tifoserie), per altro verso può essere valorizzata – ai fini dell’adeguamento della sanzione - la sostanziale episodicità di tali comportamenti offensivi, da cui ben può desumersi l’azione di responsabilizzazione e controllo posta in essere, nell’occasione, dai dirigenti della Soc. Messina (come confermato, del resto, dalla insussistenza di episodi violenti o minacciosi che abbiano turbato il regolare svolgimento della gara). Si ravvisano pertanto i presupposti per una riduzione della sanzione, da determinarsi nella misura di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione ad € 2.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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