LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 17 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SIENA: avverso l’ammenda di € 8.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Siena del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 17 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. SIENA: avverso l’ammenda di € 8.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Palermo-Siena del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Siena la
sanzione della ammenda di € 8.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori al
termine della gara Palermo-Siena del 21/9/2002, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la revoca e, in via subordinata, la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che l’episodio sarebbe avvenuto in un luogo (l’aeroporto
di Palermo) e in un orario (oltre due ore dopo il termine della gara) tali da rendere la
Società non responsabile, nemmeno sul piano oggettivo; in secondo luogo, la reclamante
sottolinea come si sia comunque trattato di un episodio addebitabile ad un ristretto numero
di sconsiderati, il cui comportamento sarebbe stato prontamente limitato dall’intervento di
alcuni dirigenti della stessa Società.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali e dalle ulteriori dichiarazioni rese telefonicamente dal direttore di gara
alla Commissione, risulta che una ventina di sostenitori della reclamante ha tenuto un
comportamento gravemente ingiurioso e intimidatorio nei confronti degli Ufficiali di Gara,
incontrati all’interno dell’aeroporto.
Risulta peraltro che, immediatamente dopo l’accaduto, alcuni dirigenti della Società
reclamante si sono effettivamente adoperati per placare gli animi dei sostenitori più agitati.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre
la sanzione a € 4.000,00; dispone la restituzione della tassa.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 17 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SIENA: avverso l’ammenda di € 8.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Siena del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02)."