LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 17 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CAGLIARI: avverso l’ammenda di € 60.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cagliari-Napoli del 14/9/02 – C.U. n. 51 del 17/9/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 17 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. CAGLIARI: avverso l’ammenda di € 60.000,00 con diffida inflitta dal
Giudice Sportivo (gara Cagliari-Napoli del 14/9/02 – C.U. n. 51 del 17/9/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Cagliari la
sanzione della ammenda di € 60.000,00, con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi
sostenitori durante la gara Cagliari-Napoli del 14/9/2002, ha proposto reclamo la stessa
Società, chiedendo la riduzione della sanzione.
Il Giudice Sportivo irrogava la sanzione “in applicazione dell’art. 11 comma 1 e 3 C.G.S.,
attenuata nella sua entità in considerazione delle documentate iniziative assunte dalla
Società per la prevenzione di comportamenti violenti”.
A sostegno del gravame, si rileva che l’entità della sanzione, in primo luogo, non sarebbe
equa e proporzionata alla gravità del fatto, tenendo conto sia dell’incasso realizzatosi in
occasione della gara e sia dell’assenza di danni o di altre conseguenze fisiche per le
persone.
In secondo luogo, il reclamante lamenta come non siano state considerate in modo
adeguate le attività di prevenzione svolte dalla Società.
Infine, si rileva, quanto al coro rivolto dai sostenitori della squadra ospitante nei confronti
dei sostenitori avversari, che esso non avrebbe avuto contenuto offensivo, come
erroneamente riportato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver
illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive (adducendo, in particolare, che la
condotta di taluni sostenitori sarebbe ispirata in realtà ad un intento di “pressione” nei
confronti della Società), ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, all'inizio della
gara hanno lanciato sul terreno di giuoco (più precisamente, nell’area di rigore avversaria)
numerosi accendini, bottigliette di plastica piene e vuote ed una banana; in secondo luogo,
gli stessi sostenitori hanno lanciato in direzione dell’assistente dell’arbitro un pesante
contenitore di acciaio per “fuochi a luce rossa” (il quale sfiorava la testa dell’assistente
stesso, terminando la propria corsa all’interno del terreno di giuoco); in terzo luogo, hanno
colpito alla caviglia con una bottiglietta di plastica piena di acqua l’assistente; in quarto
luogo, hanno lanciato durante il secondo tempo un fumogeno acceso, il quale terminava la
sua corsa a pochi metri dall’azione in svolgimento; infine, la tifoseria locale ha fatto
oggetto l’assistente dell’arbitro di un fitto lancio di accendini e bottigliette di plastica
(vuote e piene).
Non v'è dubbio che tali comportamenti – reiterati e di particolare gravità e concreta
pericolosità per l’incolumità delle persone - siano sanzionabili. Né, del resto, l’assunto
secondo cui il comportamento violento di taluni sostenitori sarebbe stato ispirato ad un
intervento di “pressione” nei confronti della Società, ha trovato un qualche concreto
elemento di riscontro. Tuttavia, tenuto conto dell’orientamento degli Organi di Giustizia
Sportiva in casi analoghi, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al
dispositivo.
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