LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 7 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VICENZA: avverso l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Vicenza-Ancona del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 7 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. VICENZA: avverso l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Vicenza-Ancona del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Vicenza la
sanzione della ammenda di € 5.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Vicenza-Ancona del 19/9/2002, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che il lancio di fumogeni e bengala non ha
provocato alcun danno a persone o cose, né provocato disturbo allo svolgimento della
gara; in secondo luogo, che gli striscioni non avrebbero avuto contenuto offensivo, ma
solo ironico, essendo diretti ad evidenziare il dissenso nei confronti di decisioni
penalizzanti per gli sportivi vicentini; infine, che, in ogni caso, avrebbe prodotto uno
sforzo notevole per la prevenzione di eventuali atti o comportamenti violenti e
irriguardosi.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver
illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già
formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, all’ingresso delle
squadre in campo, hanno lanciato nel recinto di gioco fumogeni e bengala e, in secondo
luogo, per tutta la durata della gara, hanno esposto striscioni offensivi nei confronti della
commissione prefettizia di vigilanza.
Tali comportamenti sono stati correttamente qualificati dal Giudice Sportivo in conformità
con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Non vi è dubbio, infatti, i lanci abbiano rappresentato una manifestazione di violenza
potenzialmente pericolosa per l’incolumità delle persone nel recinto di gioco e che uno
striscione, per le espressioni utilizzate, abbia ecceduto i limiti di continenza.
Tuttavia, ai fini della determinazione della sanzione, occorre tenere conto sia della
circostanza che la Società, sin dall’inizio della stagione, ha svolto varie iniziative per la
prevenzione di eventuali atti o comportamenti violenti e irriguardosi, sia della circostanza
che, nell’occasione, la gara è stata giocata in uno stadio diverso da quello di appartenenza.
Conseguentemente, appare sufficientemente affittiva la sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di ridurre
la sanzione dell’ammenda a € 4.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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