LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 7 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. NAPOLI: avverso l’ammenda di € 35.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Cosenza del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 7 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. NAPOLI: avverso l’ammenda di € 35.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Napoli-Cosenza del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Napoli la
sanzione della ammenda di € 35.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Napoli-Cosenza del 21/9/2002, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che non risulterebbe provato l’effetto
lesivo del lancio di oggetti effettuato verso un proprio giocatore e, in secondo luogo, che la
sanzione, da una parte, sarebbe stata irrogata senza valutare l’attività di concreta
cooperazione svolta dalla Società nei confronti delle Forze dell’ordine e, dall’altra,
sarebbe eccessivamente afflittiva.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, hanno lanciato
numerosi oggetti, taluni dei quali anche pericolosi come biglie di vetro, contro i calciatori
avversari che stavano avvicinandosi al sottopassaggio; in secondo luogo, hanno colpito
con un oggetto contundente un calciatore di riserva della propria squadra, rendendo
necessario l’intervento del medico e provocandogli una ferita sul capo che impediva al
calciatore di riprendere il posto in panchina; in terzo luogo, per tutto il secondo tempo,
hanno lanciato verso il campo bottiglie parzialmente piene di acqua, due delle quali
colpivano un assistente ad una spalla e ad una mano; infine, per avere intonato un coro
offensivo nei confronti di un calciatore avversario.
Tali comportamenti devono essere qualificati come di particolare gravità, non rilevando
eccepire, in particolare, con riferimento all’episodio del lancio di un oggetto contundente
verso un calciatore di riserva della Società, che il collaboratore dell’Ufficio indagini non
ha assistito direttamente allo stesso, poiché esso è stato riferito da dirigenti della Società
ed ha, comunque, assunto carattere obiettivo.
Per quanto attiene alla determinazione delle sanzioni, la Commissione osserva che, pur
tenendo conto della pericolosità, anche solo potenziale, dei comportamenti rispetto
all’incolumità delle persone, nonché della recidiva, la sanzione può essere contenuta nella
misura indicata nel dispositivo in considerazione dell’attività di concreta cooperazione
svolta dalla Società nei confronti delle Forze dell’ordine.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di ridurre
la sanzione a € 25.000,00; dispone la restituzione della tassa.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 7 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. NAPOLI: avverso l’ammenda di € 35.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Cosenza del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02)."