LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 7 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. NAPOLI: avverso l’ammenda di € 35.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Cosenza del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 7 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. NAPOLI: avverso l’ammenda di € 35.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Cosenza del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Napoli la sanzione della ammenda di € 35.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Napoli-Cosenza del 21/9/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che non risulterebbe provato l’effetto lesivo del lancio di oggetti effettuato verso un proprio giocatore e, in secondo luogo, che la sanzione, da una parte, sarebbe stata irrogata senza valutare l’attività di concreta cooperazione svolta dalla Società nei confronti delle Forze dell’ordine e, dall’altra, sarebbe eccessivamente afflittiva. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, hanno lanciato numerosi oggetti, taluni dei quali anche pericolosi come biglie di vetro, contro i calciatori avversari che stavano avvicinandosi al sottopassaggio; in secondo luogo, hanno colpito con un oggetto contundente un calciatore di riserva della propria squadra, rendendo necessario l’intervento del medico e provocandogli una ferita sul capo che impediva al calciatore di riprendere il posto in panchina; in terzo luogo, per tutto il secondo tempo, hanno lanciato verso il campo bottiglie parzialmente piene di acqua, due delle quali colpivano un assistente ad una spalla e ad una mano; infine, per avere intonato un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario. Tali comportamenti devono essere qualificati come di particolare gravità, non rilevando eccepire, in particolare, con riferimento all’episodio del lancio di un oggetto contundente verso un calciatore di riserva della Società, che il collaboratore dell’Ufficio indagini non ha assistito direttamente allo stesso, poiché esso è stato riferito da dirigenti della Società ed ha, comunque, assunto carattere obiettivo. Per quanto attiene alla determinazione delle sanzioni, la Commissione osserva che, pur tenendo conto della pericolosità, anche solo potenziale, dei comportamenti rispetto all’incolumità delle persone, nonché della recidiva, la sanzione può essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo in considerazione dell’attività di concreta cooperazione svolta dalla Società nei confronti delle Forze dell’ordine. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di ridurre la sanzione a € 25.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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