LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 7 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. NAPOLI: avverso l’ammenda di € 18.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Vicenza-Napoli del 28/10/02 – C.U. n. 102 del 29/10/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 7 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. NAPOLI: avverso l’ammenda di € 18.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Vicenza-Napoli del 28/10/02 – C.U. n. 102 del 29/10/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Napoli la sanzione della ammenda di € 18.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Vicenza-Napoli del 28/10/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che il comportamento dei sostenitori non avrebbe provocato alcuna conseguenza lesiva e, in secondo luogo, che la sanzione, da una parte, sarebbe stata irrogata senza tenere conto in misura adeguata della circostanza che trattasi di gara giocata in trasferta e, dall’altra, sarebbe eccessivamente afflittiva. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, hanno lanciato, in due occasioni distinte, un bengala in un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, provocando una reazione di panico tra gli spettatori; in secondo luogo, hanno lanciato, in due occasioni distinte, fumogeni accesi all'interno del recinto di giuoco; in terzo luogo, hanno colpito con una moneta un assistente dell’arbitro su una mano, senza conseguenze lesive di sorta. Non vi è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili: infatti, essi hanno rappresentato una manifestazione di violenza concretamente pericolosa per l’assistente dell’arbitro e potenzialmente pericolosa per l’incolumità delle persone sugli spalti. Tuttavia, con riferimento agli orientamenti degli Organi della Giustizia sportiva in casi analoghi e tenuto conto del fatto che si trattava di gara giocata in trasferta, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di ridurre la sanzione dell’ammenda a € 12.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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