LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 28 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PERUGIA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Rahman REZAEY (gara Bologna-Perugia del 16/11/02 – C.U. n. 131 del 19/11/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 28 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. PERUGIA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Rahman REZAEY (gara Bologna-Perugia del
16/11/02 – C.U. n. 131 del 19/11/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Rahman
Rezaey, tesserato per la Soc. Perugia, la sanzione della squalifica per due giornate effettive
di gara per il comportamento tenuto durante la gara Bologna-Perugia del 16/11/2002, ha
proposto reclamo il calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione ad una giornata di
squalifica (eventualmente con aggiunta della sanzione dell’ammenda).
A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che l’episodio deve essere valutato tenuto
conto del contesto dell’azione di giuoco. Tale contatto sarebbe infatti avvenuto con il
pallone “a distanza di gioco” ed il gesto sanzionato sarebbe stato causato dalla
scompostezza atletica tipica del momento di ricaduta conseguente uno stacco aereo.
Il calciatore non avrebbe quindi colpito volontariamente l’avversario, trattandosi di uno
scontro fortuito dovuto alla dinamica dell’impatto.
In secondo luogo, il reclamante contesta che l’episodio possa configurarsi come violento,
non avendo fra l’altro provocato alcun danno o conseguenza fisica al giocatore avversario.
Infine, il reclamante sostiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe
sproporzionata ed esageratamente afflittiva, tenuto altresì conto della mancanza di
precedenti specifici da parte del Rezaey.
Alla riunione odierna, è comparso il legale del reclamante, il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dagli atti ufficiali redatti dal direttore di gara emerge chiaramente che il Rezaey ha colpito
un avversario volontariamente con una gomitata. Tale gesto – di natura violenta e
volontario – è senza dubbio pericoloso, tenuto conto delle modalità attraverso le quali si è
concretizzato (una gomitata).
Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta congrua, in quanto
pienamente conforme agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi
analoghi.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l'incameramento della tassa.
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