LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 28 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ATALANTA: avverso l’ammenda di € 17.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta-Brescia del 17/11/02 – C.U. n. 131 del 19/11/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 28 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ATALANTA: avverso l’ammenda di € 17.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta-Brescia del 17/11/02 – C.U. n. 131 del 19/11/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Atalanta la sanzione della ammenda di € 17.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Atalanta-Brescia del 17/11/02, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva e, comunque, non commisurata ai fatti addebitati. Si rileva, in primo luogo, che gli episodi sanzionati andrebbero inquadrati nel contesto in cui si sono verificati, anche tenendo conto degli adempimenti posti in essere dalla Società al fine di prevenire i comportamenti pericolosi per l’incolumità degli spettatori e degli atleti. In secondo luogo, la reclamante afferma come tale comportamento – pur non potendosi definire innocuo - non abbia provocato conseguenza alcuna sulle persone nè tanto meno sul regolare svolgimento della gara. In terzo luogo, la reclamante afferma che i cori rivolti all’allenatore della squadra ospite non possono essere considerati come offensivi, rientrando le espressioni dei cori stessi nel normale lessico utilizzato in ambito sociale ed in particolare nelle competizioni sportive. Infine, la Soc. Atalanta lamenta come non si sia tenuto conto, nell’applicazione della sanzione, della particolare struttura del proprio stadio, che – essendo privo della pista di atletica – non è dotato di quella “naturale” difesa naturale che tale pista rappresenta per la distanza degli spalti dal campo di gioco. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, hanno più volte fatto esplodere numerosi petardi nel recinto di giuoco; in secondo luogo, gli stessi sostenitori hanno lanciato all’interno dell’area di rigore un fumogeno acceso; in terzo luogo, essi hanno più volte durante l'incontro urlato frasi ingiuriose nei confronti dell'allenatore avversario. Infine, i sostenitori della squadra ospitante hanno rilanciato in mezzo ai sostenitori avversari alcuni bengala e fumogeni accesi. Non vi è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili: infatti, essi rappresentano una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica e per le persone sul terreno di giuoco e sugli spalti (a causa del panico che, in merito all’ultimo episodio, tali lanci avrebbero potuto provocare tra gli spettatori). Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della potenziale pericolosità dei comportamenti rispetto all’incolumità delle persone. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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