LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 28 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LIVORNO avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Genoa dell’1/11/2002 – C.U. n. 108 del 3/11/2002).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 28 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LIVORNO avverso l'ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Genoa dell’1/11/2002 - C.U. n. 108 del 3/11/2002). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Livorno la sanzione della ammenda di € 20.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Livorno-Genoa del 1/11/2002 chiedendo, in riforma della decisione impugnata, una sanzione meno afflittiva. A sostegno del gravame si deduce, con riferimento al primo episodio, che si sarebbe trattato di un piccolo bengala coreografico, di limitatissime dimensioni e potenzialità, tant'è che il portiere del Genoa Brivio non avrebbe riportato alcuna conseguenza di rilievo; con riferimento al secondo episodio, che, per come si ricaverebbe dalla lettura della documentazione prodotta, nessun cartello o striscione avrebbe subito danneggiamenti nel corso della gara; con riferimento, infine, al terzo episodio, che si sarebbe trattato di un coro tenutosi in una singola occasione, dal tenore offensivo molto tenue rispetto a tanti altri cori che si sentono negli stadi e che, comunque, in simili circostanze vi sarebbe una assoluta impossibilità di porre in essere una attività preventiva. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante del reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo hanno lanciato sul terreno di gioco alcuni bengala, uno dei quali colpiva alla spalla il portiere della squadra avversaria provocandogli la bruciatura della maglia ed una abrasione, determinando altresì l'interruzione del gioco per alcuni minuti; in secondo luogo, per avere in più occasioni fatto esplodere petardi e lanciato fumogeni, determinando anche l'incendio di uno striscione; in terzo luogo, per avere intonato cori ingiuriosi nei confronti del Presidente di altra Società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti. Le argomentazioni difensive concernenti l'assenza di conseguenze di rilievo nel primo episodio, la produzione documentale diretta ad attestare la mancanza di danneggiamenti e la ricostruzione dei fatti fornita nel secondo episodio e la qualificazione dei fatti fornita nel terzo episodio, non trovano riscontri negli atti ufficiali e, comunque, non sono tali da giustificare le condotte contestate. Tuttavia, per quanto riguarda la determinazione della sanzione, la Commissione, pur tenendo in considerazione la pericolosità dei comportamenti rispetto all’incolumità delle persone nonché la recidiva, ritiene sufficientemente afflittiva l’ammenda di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e ridurre la sanzione a € 17.000,00; dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it