LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 28 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Sampdoria del 10/11/2002 – C.U. n. 122 del 12/11/2002)
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 28 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l'ammenda di € 15.000,00 inflitta dal
Giudice Sportivo (gara Salernitana-Sampdoria del 10/11/2002 – C.U. n. 122 del
12/11/2002)
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Salernitana
la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Salernitana-Sampdoria del 10/11/2002, ha proposto reclamo la medesima
Società, chiedendo una congrua riduzione della sanzione inflitta.
A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione sarebbe ingiustificatamente afflittiva in
primo luogo perché il Giudice Sportivo non avrebbe considerato le vere ragioni del
comportamento della tifoseria salernitana, volto a procurare danni economici e sportivi
alla Soc. Salernitana (a seguito della protesta in corso per il cattivo andamento della
squadra); in secondo luogo, perché l'episodio del 32° del primo tempo sarebbe stato
provocato da una presunta erronea segnalazione del primo assistente che avrebbe
determinato l'annullamento del goal del pareggio, mentre quello del 46° del primo tempo
da una condotta ostruzionistica posta in essere dal portiere della squadra ospite; in terzo
luogo, perché non sarebbero state considerate in modo adeguato le attività di prevenzione
svolte dalla Società.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, hanno lanciato
sul terreno di gioco ed all'indirizzo di un assistente dell’arbitro bottigliette piene d'acqua
ed accendini; in secondo luogo, hanno lanciato altre bottigliette piene d'acqua ed accendini
verso il portiere avversario; in terzo luogo, dopo la conclusione della gara, hanno infranto
una vetrata della sala stampa provocando il danneggiamento di un computer nonché una
situazione di concreto ed effettivo pericolo per gli spettatori, con danni fisici per alcune
persone presenti (un giornalista ed un funzionario di Polizia).
Non vi è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili, essendosi concretati sia nel
reiterato lancio di oggetti (bottiglie piene d'acqua e accendini) che, se avessero colpito uno
dei calciatori o degli ufficiali di gara, avrebbero recato loro lesioni personali, sia nella
situazione di concreto pericolo sugli spalti. Rappresentano quindi una manifestazione di
violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica e per le persone sul terreno di
giuoco e sugli spalti, concretatesi in effettive lesioni a danni di alcune persone nella sala
stampa.
Non vi sono i presupposti per attribuire valore di provocazione al comportamento tenuto
dall'assistente dell'arbitro in occasione dell'annullamento del goal, né a quello tenuto in
campo dal portiere della squadra ospite.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l’incameramento della tassa.
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