LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 28 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Sampdoria del 10/11/2002 – C.U. n. 122 del 12/11/2002)

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 28 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l'ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Sampdoria del 10/11/2002 – C.U. n. 122 del 12/11/2002) Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Salernitana la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Salernitana-Sampdoria del 10/11/2002, ha proposto reclamo la medesima Società, chiedendo una congrua riduzione della sanzione inflitta. A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione sarebbe ingiustificatamente afflittiva in primo luogo perché il Giudice Sportivo non avrebbe considerato le vere ragioni del comportamento della tifoseria salernitana, volto a procurare danni economici e sportivi alla Soc. Salernitana (a seguito della protesta in corso per il cattivo andamento della squadra); in secondo luogo, perché l'episodio del 32° del primo tempo sarebbe stato provocato da una presunta erronea segnalazione del primo assistente che avrebbe determinato l'annullamento del goal del pareggio, mentre quello del 46° del primo tempo da una condotta ostruzionistica posta in essere dal portiere della squadra ospite; in terzo luogo, perché non sarebbero state considerate in modo adeguato le attività di prevenzione svolte dalla Società. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, hanno lanciato sul terreno di gioco ed all'indirizzo di un assistente dell’arbitro bottigliette piene d'acqua ed accendini; in secondo luogo, hanno lanciato altre bottigliette piene d'acqua ed accendini verso il portiere avversario; in terzo luogo, dopo la conclusione della gara, hanno infranto una vetrata della sala stampa provocando il danneggiamento di un computer nonché una situazione di concreto ed effettivo pericolo per gli spettatori, con danni fisici per alcune persone presenti (un giornalista ed un funzionario di Polizia). Non vi è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili, essendosi concretati sia nel reiterato lancio di oggetti (bottiglie piene d'acqua e accendini) che, se avessero colpito uno dei calciatori o degli ufficiali di gara, avrebbero recato loro lesioni personali, sia nella situazione di concreto pericolo sugli spalti. Rappresentano quindi una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica e per le persone sul terreno di giuoco e sugli spalti, concretatesi in effettive lesioni a danni di alcune persone nella sala stampa. Non vi sono i presupposti per attribuire valore di provocazione al comportamento tenuto dall'assistente dell'arbitro in occasione dell'annullamento del goal, né a quello tenuto in campo dal portiere della squadra ospite. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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