LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 12 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. LAZIO: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fernando COUTO (gara Roma-Internazionale del 7/11/02 – C.U. n. 171 del 10/11/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 12 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. LAZIO: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fernando COUTO (gara Roma-Internazionale del 7/11/02 – C.U. n. 171 del 10/11/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., al calciatore Fernando Couto, tesserato per la Soc. Lazio, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, per il comportamento tenuto durante la gara Lazio-Internazionale del 7/12/2002, ha proposto reclamo d’urgenza la Soc. Lazio, chiedendo la revoca della sanzione o, in subordine, la sua riduzione. A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che la sanzione inflitta al Couto sarebbe eccessivamente afflittiva in relazione ai fatti verificatisi e, in particolare, al precedente comportamento provocatorio del giocatore avversario. In secondo luogo, la difesa sostiene che la condotta del Couto non sarebbe stata svincolata dall’azione di gioco e non avrebbe avuto il carattere della violenza, non suscettibile quindi - come tale - di prova televisiva. Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e visionato il filmato televisivo, rileva che il gravame non è fondato. Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento avvalendosi di immagini televisive idonee a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell’art. 31, comma a3), del C.G.S. Dagli atti ufficiali e dalla visione del filmato televisivo, questa Commissione ritiene che la ricostruzione dell’episodio effettuata dal Giudice Sportivo sia corretta e del tutto condivisibile. Risulta, infatti, che, mentre l'azione si stava svolgendo in altra zona del campo, il calciatore Couto ha colpito un avversario con un calcio alla testa. Si deve altresì ritenere che tale comportamento fosse intenzionale, potendo quindi definirsi violento. Appaiono del tutto irrilevanti le considerazioni svolte nella memoria difensiva relative ai momenti precedenti e successivi il fatto. Quanto alla commisurazione della pena, vanno considerate le modalità attraverso le quali il gesto è stato compiuto (un calcio) e la zona del corpo colpita (la testa dell’avversario): modalità che connotano il comportamento del giocatore della Lazio di particolare pericolosità per l’integrità fisica del giocatore avversario. Tale comportamento è stato quindi correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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