LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 3 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA: avverso l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cagliari-Messina del 17/11/02 – C.U. n. 136 del 23/11/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 3 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA: avverso l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cagliari-Messina del 17/11/02 – C.U. n. 136 del 23/11/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di € 5.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cagliari-Messina del 17/11/2002, ha proposto reclamo la stessa Società. A sostegno del gravame, si rileva, in generale, che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva in considerazione dei fatti accaduti e, in particolare, che si sarebbe trattato del lancio di un numero di fumogeni circoscritto, come espressione di giubilo e non di violenza, oltretutto senza effetti per l’incolumità pubblica e per l’andamento della gara. Di conseguenza si chiede l’annullamento della sanzione e, in subordine, l’applicazione della stessa in misura minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante hanno acceso fumogeni all’inizio della gara e in altra occasione durante il suo svolgimento, lanciandoli poi, già spenti, in un settore sottostante privo di spettatori. Tali comportamenti sono indubbiamente antiregolamentari e meritevoli di sanzione: tuttavia in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi e in considerazione del fatto che le intemperanze dei tifosi sono avvenute in occasione di gara disputata in trasferta, appare equo ridurre la sanzione a € 3.000,00 di ammenda. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre ad € 3.000,00 la sanzione inflitta alla soc. Messina e dispone la restituzione della tassa.
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