LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 3 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BARI avverso l’ammenda di € 4.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Bari-Salernitana del 17/11/02 – C.U. n. 132 del 19/11/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 3 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BARI avverso l’ammenda di € 4.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Bari-Salernitana del 17/11/02 – C.U. n. 132 del 19/11/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Bari la sanzione della ammenda di € 4.000,00, per il comportamento tenuto dalla stessa Società e dai suoi sostenitori durante la gara Bari-Salernitana del 17/11/2002, ha proposto reclamo la stessa Società. A sostegno del gravame, si rileva, in generale, che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto al fatto contestato e, in particolare, che, per effetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stata affermata l’irrilevanza penale della introduzione negli stadi di materiale pirico, si sarebbe determinata l’impossibilità per le Società di impedire situazioni di pericolo o di danno causate dall’uso di tale materiale. Di conseguenza si chiede l’annullamento della sanzione e, in subordine, l’applicazione della stessa in misura minima. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che, durante la gara, i sostenitori della reclamante, in tre occasioni distinte, hanno acceso e fatto cadere in un settore degli spalti non occupato da persone alcuni fumogeni e razzi luminosi. Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che, non risultando fondate le argomentazioni difensive della reclamante (i principi affermati in sede di giurisdizione penale non possono certo esonerare le società dall’osservanza degli specifici obblighi di prevenzione stabiliti dall’ordinamento sportivo), la sanzione irrogata appare equa, anche in considerazione della recidiva. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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