LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 3 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ASCOLI avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ascoli-Ancona del 22/11/02 – C.U. n. 144 del 26/11/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 3 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ASCOLI avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ascoli-Ancona del 22/11/02 – C.U. n. 144 del 26/11/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Ascoli la sanzione della ammenda di € 15.000,00, con diffida, per il comportamento tenuto dalla stessa Società e dai suoi sostenitori durante la gara Ascoli-Ancona del 22/11/2002, ha proposto reclamo la stessa Società. A sostegno del gravame, si rileva, in generale, che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva, sproporzionata e non commisurata ai fatti accaduti. Di conseguenza si chiede la riduzione della sanzione. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante per tutta la durata della gara, hanno lanciato verso un assistente bottigliette in plastica piene d'acqua, monete e bottigliette mignon; in secondo luogo, hanno fatto esplodere una bomba carta nei pressi del medesimo assistente, che riportava sensazione di stordimento per breve tempo; in terzo luogo, hanno lanciato nel recinto di giuoco bottigliette in plastica ed un fumogeno; in quarto luogo, hanno ripetuto il lancio di un fumogeno sul terreno di giuoco; in quinto luogo, hanno lanciato monete e bottigliette in plastica verso un calciatore avversario che stava lasciando il terreno per espulsione. Inoltre, risulta anche che non è stato adeguatamente organizzato il servizio dei raccattapalle per tutta la durata del secondo tempo, nonostante gli inviti dell’arbitro ad evitare ritardi nella ripresa della gara. Tali comportamenti, che devono essere ritenuti di particolare gravità, sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, soprattutto in considerazione della pericolosità dei comportamenti contestati per l’incolumità delle persone nonchè della recidiva. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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