LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 207 DEL 16 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Sig. Zdenek ZEMAN – Tesserato Soc. Salernitana: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1, art. 4 commi 1 e 3 C.G.S.; Soc. SALERNITANA: violazione art. 3 comma 2 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità oggettiva. (dichiarazioni rese alla stampa il 6/9/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 207 DEL 16 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Sig. Zdenek ZEMAN – Tesserato Soc. Salernitana: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1, art. 4 commi 1 e 3 C.G.S.; Soc. SALERNITANA: violazione art. 3 comma 2 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità oggettiva. (dichiarazioni rese alla stampa il 6/9/02). Il procedimento Con provvedimento del 5/12/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Zdenek Zeman, tesserato della Soc. Salernitana, per violazione dell'art. 3, comma 1 e dell’art. 1 comma 1, anche in rapporto all’art. 4, commi 1 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale e messo in dubbio la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del campionato, nonché la Soc. Salernitana per violazione dell'art. 3, comma 2, e art. 4, comma 5, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. Preliminarmente, il sig. Zeman rileva che alcune delle dichiarazioni oggetto del presente deferimento non sarebbero state in realtà rilasciate “pubblicamente” ad organi di stampa, ma costituirebbero invece chiarimenti forniti ai collaboratori dell’Ufficio Indagine della FIGC in sede di interrogatorio. Afferma quindi lo Zeman che il giudizio odierno dovrebbe riguardare esclusivamente quanto da lui affermato pubblicamente e riportato dalla stampa. Relativamente a quanto apparso sulla stampa, il sig. Zeman ha sottolineato come i giudizi espressi nei confronti dell’attuale Presidente della FIGC non avrebbero alcun contenuto denigratorio o lesivo della sua reputazione, in quanto esprimerebbero soltanto una valutazione personale dell’operato (passato e presente) dello stesso Presidente, rientrante in un legittimo diritto di critica. Il deferito afferma altresì di essersi limitato a rimarcare la necessità di nuove regole di natura contabile e gestionale (opinioni, a detta di Zeman, condivise sostanzialmente dagli stessi soggetti destinatari di tali dichiarazioni e da altri componenti del sistema federale). In merito alle opinioni espresse nei confronti dell’allora Presidente della Lazio, il deferito sostiene di aver semplicemente fotografato la critica situazione finanziaria in cui versa tale società, senza perciò offendere la reputazione del suo Presidente. Relativamente invece alle dichiarazioni riguardanti una presunta influenza esercitata da alcuni soggetti (in particolare, alcuni agenti di calciatori) sull’esito del campionato, il sig Zeman sostiene che - pur essendo critiche – tali affermazioni non avrebbero alcun contenuto offensivo. Egli infatti non avrebbe mai voluto imputare a tali soggetti l’alterazione dei risultati sportivi. Per tutti questi motivi, il deferito chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati. Per quel che riguarda la società di appartenenza, la difesa della Soc. Salernitana sostiene che, trattandosi di affermazioni estranee all’attività ufficiale della stessa società e comunque rilasciate all’insaputa della stessa da un soggetto successivamente sollevato dal proprio incarico di allenatore della squadra, nessun addebito possa essere imputato, nemmeno a titolo di responsabilità oggettiva, alla stessa. Per tali motivi, la Soc. Salernitana chiede il proscioglimento o, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica sino al 30 aprile 2003 e dell’ammenda di € 10.000,00 per Zeman e quella dell’ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Salernitana. E’ comparso altresì l’incolpato, il quale - dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria – si è riportato alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni di Zeman rilasciate in data 6/9/2002 all’emittente radiofonica Rete Sport di Roma e riportate il giorno successivo su diversi quotidiani nazionali (“Il Tempo”, “Il Messaggero”, “La Nazione”, “La Gazzetta dello Sport”, “Libero Quotidiano”), sono censurabili. Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le volgarità in generale. Oggetto del giudizio odierno sono esclusivamente le dichiarazioni rilasciate dallo Zeman pubblicamente ad organi di stampa (e non quelle effettuate in sede di interrogatorio ai Collaboratori dell’Ufficio Indagine). Le affermazioni fatte dall’incolpato e dallo stesso mai smentite (in particolare, che “una società che gestisce 250 giocatori…può fare quello che vuole del campionato…anche influire sui risultati”), tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento, travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sulla regolarità e sulla correttezza dello svolgimento del campionato. Si tratta dunque di un’accusa di malcostume e connivenza che coinvolge tutte le persone che operano nell’ordinamento del calcio. Analogamente, sostenere che “…bisognerebbe chiedere a Lippi e a quei giocatori della Roma che ha chiamato per portarli all’Inter nella stagione successiva…”, travalica il diritto di critica, adombrando dubbi sul corretto svolgimento di una gara. Con riferimento alle altre affermazioni, per quanto opinabili ed esposte in modo certamente suggestivo, non ricorrono gli estremi della violazione contestata. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità di Zeman, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza. Nel determinare l’entità della sanzione occorre considerare, ad avviso della Commissione, l’ampia risonanza che le dichiarazioni rese dal sig. Zeman hanno avuto sui mezzi di comunicazione. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo, anche in riferimento a quanto previsto dell’art. 4, n. 5, del C.G.S. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione di € 5.000,00 a Zdenek Zeman e quella dell’ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Salernitana.
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