LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 22 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA: avverso l’ammenda di € 4.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cosenza-Messina del 6/12/02 – C.U. n. 172 del 10/12/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 22 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. MESSINA: avverso l’ammenda di € 4.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Cosenza-Messina del 6/12/02 – C.U. n. 172 del 10/12/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione
della ammenda di € 4.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara
Cosenza-Messina del 6/12/02, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione
della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva e, comunque,
sproporzionata avendo riferimento a casi analoghi. In particolare, si osserva che nessuna
situazione di reale pericolo è insorta, né poteva insorgere per la tipologia dell'impianto di gioco.
Inoltre, la reclamante sostiene che i comportamenti antiregolamentari sarebbero stati di modesta
entità e che si sarebbero verificati al di fuori di ogni calcolo di prevedibilità.
Infine, la società reclamante afferma che, trattandosi di gara disputata in campo avverso, non
aveva alcuna possibilità di adottare autonomamente idonee misure di prevenzione o di
repressione delle manifestazioni violente.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, hanno lanciato verso un
settore degli spalti occupato da tifosi avversari un fumogeno acceso; in secondo luogo, gli stessi
sostenitori della società reclamante hanno dato luogo - con i tifosi della squadra avversaria - ad
un lancio di fumogeni accesi.
Tali comportamenti, che devono essere qualificati come potenzialmente pericolosi per
l’incolumità pubblica, sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con
l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Le considerazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate, essendo stata la
sanzione irrogata in considerazione della potenziale pericolosità dei comportamenti rispetto
all’incolumità delle persone e in considerazione della recidiva, valutato altresì la circostanza
attenuante della gara disputata in trasferta.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della
tassa.
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