LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 228 DEL 30 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. ALBERTO Do Carmo Neto, calciatore della Soc. UDINESE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio- Udinese del 19/1/2003 – C.U. n. 215 del 21/1/2003).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 228 DEL 30 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. ALBERTO Do Carmo Neto, calciatore della Soc. UDINESE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio- Udinese del 19/1/2003 – C.U. n. 215 del 21/1/2003). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Alberto Do Carmo Neto, tesserato per la Soc. Udinese, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Lazio-Udinese del 19/1/2003 (“perché … a giuoco fermo, colpiva con una manata sulla nuca un avversario, facendolo cadere; infrazione rilevata da un Assistente ”), ha proposto reclamo lo stesso giocatore, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata appare sproporzionata ed eccessiva in ragione dell’effettiva portata dei fatti. Il reclamante, per quanto attiene la condotta oggetto del provvedimento del Giudice Sportivo, afferma di aver semplicemente fatto scorrere la propria mano sulla nuca dell’avversario, a seguito di un intervento falloso dallo stesso commesso nei confronti del reclamante. Tale condotta, a detta del reclamante, non solo non ha provocato alcun danno al giocatore avversario (che ha ripreso immediatamente il giuoco) ma non era nemmeno potenzialmente idonea ad arrecarlo, essendo tale comportamento privo di qualsiasi connotato violento e conseguenze dannose. Alla riunione odierna, è comparso il reclamante ed il rappresentante della Società il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. Su richiesta della parte, la Commissione ha provveduto all’interpello dell’assistente del direttore di gara. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Infatti, da una attenta e complessiva lettura del referto arbitrale e dagli ulteriori chiarimenti forniti dall’assistente del direttore di gara all’uopo interpellato dalla Commissione, si deduce che il contatto fisico operato dal giocatore Alberto - pur costituendo comportamento sicuramente scorretto e sanzionabile - non è stato violento, né ha causato conseguenze dannose all’avversario. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo del calciatore Alberto Do Carmo Neto (Soc. Udinese) e di ridurre la sanzione inflitta ad una giornata effettiva di gara; dispone la restituzione della tassa.
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