LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 228 DEL 30 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Oliver BIERHOFF, calciatore della Soc. CHIEVO VERONA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Juventus del 19/1/03 – C.U. n. 215 del 21/1/2003).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 228 DEL 30 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo del sig. Oliver BIERHOFF, calciatore della Soc. CHIEVO VERONA avverso
la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo
Verona-Juventus del 19/1/03 - C.U. n. 215 del 21/1/2003).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Oliver
Bierhoff, tesserato per la Soc. Chievo Verona, la sanzione della squalifica per due giornate
effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Chievo Verona-Juventus del
19/1/03 (“perché …. in segno di protesta, rivolgeva all'arbitro un'espressione ingiuriosa ed
una irriguardosa”), ha proposto reclamo lo stesso giocatore, chiedendo la riduzione della
sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata appare sproporzionata in
ragione dell’effettiva portata dei fatti. Il reclamante ritiene non esatta la ricostruzione
dell’accaduto fornita dall’arbitro, dovuta probabilmente ad una erronea percezione del
fatto ad opera dello stesso. La frase pronunciata, in realtà, non sarebbe stata – a detta del
reclamante – quella riportata nel referto, bensì una diversa imprecazione, certamente
irriguardosa ma di contenuto meno grave (anche perché non rivolte ad offendere ma ad
esprimere rabbia e disappunto) e non accompagnata da alcun gesto plateale di protesta nei
confronti del direttore di gara.
Alla odierna riunione è comparso il difensore del calciatore Bierhoff, il quale concludeva
chiedendo la riduzione della sanzione inflitta.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato, in quanto la sanzione deve ritenersi congrua rispetto alla gravità dell’addebito.
Dagli atti ufficiali, risulta che il Bierhoff - dopo un fallo fischiatogli contro - ha rivolto ad
alta voce una frase irriguardosa al direttore di gara, ponendo in essere un comportamento
senza alcun dubbio offensivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l'incameramento della tassa.
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