LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 228 DEL 30 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Oliver BIERHOFF, calciatore della Soc. CHIEVO VERONA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Juventus del 19/1/03 – C.U. n. 215 del 21/1/2003).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 228 DEL 30 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Oliver BIERHOFF, calciatore della Soc. CHIEVO VERONA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Juventus del 19/1/03 - C.U. n. 215 del 21/1/2003). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Oliver Bierhoff, tesserato per la Soc. Chievo Verona, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Chievo Verona-Juventus del 19/1/03 (“perché …. in segno di protesta, rivolgeva all'arbitro un'espressione ingiuriosa ed una irriguardosa”), ha proposto reclamo lo stesso giocatore, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata appare sproporzionata in ragione dell’effettiva portata dei fatti. Il reclamante ritiene non esatta la ricostruzione dell’accaduto fornita dall’arbitro, dovuta probabilmente ad una erronea percezione del fatto ad opera dello stesso. La frase pronunciata, in realtà, non sarebbe stata – a detta del reclamante – quella riportata nel referto, bensì una diversa imprecazione, certamente irriguardosa ma di contenuto meno grave (anche perché non rivolte ad offendere ma ad esprimere rabbia e disappunto) e non accompagnata da alcun gesto plateale di protesta nei confronti del direttore di gara. Alla odierna riunione è comparso il difensore del calciatore Bierhoff, il quale concludeva chiedendo la riduzione della sanzione inflitta. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato, in quanto la sanzione deve ritenersi congrua rispetto alla gravità dell’addebito. Dagli atti ufficiali, risulta che il Bierhoff - dopo un fallo fischiatogli contro - ha rivolto ad alta voce una frase irriguardosa al direttore di gara, ponendo in essere un comportamento senza alcun dubbio offensivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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