LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 6 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Fabio CAPELLO, allenatore della Soc. ROMA avverso l’ammonizione con diffida ed ammenda di € 2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta–Roma del 19/01/03 – C.U. n. 215 del 21/01/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 6 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo del sig. Fabio CAPELLO, allenatore della Soc. ROMA avverso l’ammonizione
con diffida ed ammenda di € 2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta–Roma
del 19/01/03 – C.U. n. 215 del 21/01/03).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo gli ha inflitto la sanzione
dell’ammonizione con diffida e quella dell’ammenda di € 2.500,00, per il comportamento
tenuto nel corso della gara Atalanta-Roma del 19/1/2003, ha proposto reclamo Fabio
Capello, allenatore tesserato per la Soc. Roma, chiedendo la revoca della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che le affermazioni contenute nel rapporto del direttore
di gara “sono manifestamente false” in quanto l’incolpato non avrebbe tenuto alcun
comportamento antiregolamentare, essendosi limitato ad alzarsi, senza proferire alcuna
parola, con la conseguenza che la sanzione adottata dal Giudice Sportivo sarebbe ingiusta
perché comminata in relazione ad una condotta non rilevante sotto il profilo disciplinare.
In particolare, si osserva che la sanzione sarebbe iniqua, anche tenuto conto del fatto che –
secondo il commento di tutti gli organi di informazione – la direzione dell’arbitro sarebbe
stata del tutto insufficiente (tanto è vero che lo stesso è stato assoggettato a provvedimento
di “sospensione”). In via istruttoria, si chiede la visione della ripresa televisiva
dell’episodio e l’audizione in contraddittorio del direttore di gara.
Alla riunione odierna, sono comparsi il reclamante, il quale ha sottolineato di sentirsi leso
nella propria onorabilità e danneggiato nell’immagine, nonché il suo difensore, il quale ha
illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
infondato.
Preliminarmente, la Commissione osserva che secondo il Codice di Giustizia Sportiva:
a) i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali
supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello
svolgimento delle gare (art. 31, lett. a1);
b) la facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, riprese televisive o altri filmati che
offrano piena garanzia tecnica e documentale, è riconosciuta soltanto qualora questi
dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato
soggetto diverso dall’autore dell’infrazione (art. 31, lett. a2) ovvero in casi di condotta
violenta (art. 31, lett. a3 e a4);
c) gli Organi della giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi
di rapporto e disporre la loro convocazione (art. 30, n. 4);
d) non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate (art. 30, n.
4).
Ne deriva che, alla luce della normativa vigente, la Commissione non può accogliere le
istanze istruttorie presentate dall’incolpato, perché, nel caso in esame, da una parte,
mancano le condizioni per l’utilizzazione delle riprese televisive e, dall’altra, risulta
vietato il contraddittorio tra l’ufficiale di gara e la parte.
Nel merito, la Commissione rileva che, secondo quanto risulta dal rapporto del direttore di
gara, a seguito di una decisione del direttore stesso, l’incolpato, con atteggiamento
particolarmente aggressivo, è scattato dalla panchina, gesticolando in segno di protesta.
Tale comportamento, che è stato confermato telefonicamente dal direttore di gara in sede
di supplemento di referto richiesto dalla Commissione, va considerato nel suo complesso
come disciplinarmente rilevante, non essendo accettabile una condotta aggressiva, e
quindi intimidatoria, nei confronti del direttore di gara.
Per completezza espositiva, la Commissione rileva come la pronuncia delle frasi attribuite
al deferito nel referto (“Allora ammoniscilo! E’ da ammonire; ammoniscilo,
ammoniscilo”) appaia disciplinarmente irrilevante, in quanto non offensive nei confronti
dell’arbitro e da annoverarsi fa le espressioni lecite di critica, pur vivace, nel confronto
delle decisioni del direttore di gara. Il che rende superfluo ogni ulteriore approfondimento
in linea di fatto.
Ne consegue che la prospettazione difensiva secondo la quale l’incolpato non avrebbe
tenuto alcuna condotta meritevole di sanzione non è fondata, perché in contrasto con
quanto riportato negli atti ufficiali, che fanno piena prova circa il comportamento di
tesserati e che, d’altra parte, gli Organi della giustizia sportiva sono tenuti a porre a
fondamento delle proprie decisioni.
Per quanto riguarda la determinazione della sanzione, la Commissione ritiene che il
comportamento dell’incolpato sia stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in
conformità con l’orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, anche
in considerazione della recidiva reiterata e specifica relativa a precedenti episodi (C.U. n.
60 del 24.9.2002; C.U. n. 73 dell’1.10.2002).
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l'incameramento della tassa.
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