LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 27 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LIVORNO avverso l’ammenda di € 7.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Sampdoria del 26/01/03 – C.U. n. 227 del 28/01/2003).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 27 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. LIVORNO avverso l'ammenda di € 7.500,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Livorno-Sampdoria del 26/01/03 - C.U. n. 227 del 28/01/2003).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Livorno la
sanzione della ammenda di € 7.500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Livorno-Sampdoria del 26/1/2003, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, la reclamante adduce - relativamente al primo episodio
contestato - l’erronea interpretazione della scritta riportata nello striscione, il cui tenore
non può in alcun modo configurarsi come irrispettoso del lutto per la scomparsa del
Presidente Onorario della soc. Juventus, soprattutto se letto congiuntamente ed in modo
consequenziale ad altro striscione (facente riferimento alla crisi imprenditoriale in cui
versa la città di Livorno).
In ogni caso poi, sempre a detta della reclamante, gli striscioni sarebbero stati esposti solo
per pochi istanti ed il minuto di silenzio sarebbe stato accompagnato dall’applauso di tutti
i tifosi livornesi.
In merito al secondo episodio contestato, la Soc. Livorno afferma che si è trattato di uno
slogan rivolto non alla categoria arbitrale bensì alla tifoseria avversaria. Il suo
contenuto,
peraltro, non può configurarsi come offensivo, essendosi trattato di una frase di scherno
nei confronti dei tifosi liguri (posto in essere attraverso un acronimo di una parola simile
al nome di un direttore di gara), in nessun modo lesiva della reputazione o della dignità di
chicchessia.
La reclamante rileva poi, in merito ai lanci dei fumogeni e delle bottiglie di acqua, che la
sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva e, comunque, sproporzionata avendo
riferimento a casi analoghi. Si sarebbe trattato di una condotta non pericolosa in relazione
agli oggetti lanciati, non avendo questi provocato ad alcuno (tanto meno all’allenatore
avversario) conseguenze lesive di sorta.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i suoi sostenitori hanno esposto prima dell’inizio della gara –
precisamente, durante il minuto di silenzio in memoria del Presidente Onorario della Soc.
Juventus – uno striscione di tenore irrispettoso del lutto e, durante la gara, uno striscione
ingiurioso nei confronti di un arbitro della CAN; gli stessi sostenitori hanno lanciato dei
fumogeni, provocando il ritardo nell'inizio del secondo tempo; infine, in due diverse
occasioni, hanno lanciato una bottiglia in plastica piena d'acqua verso l'allenatore
avversario.
Tale comportamento, che deve essere qualificato – relativamente agli striscioni – come
irriguardoso ed offensivo nei confronti del Presidente Onorario della Soc. Juventus e di un
rappresentante della categoria arbitrale e – per quel che riguarda il lancio di oggetti - come
potenzialmente pericoloso per l’incolumità pubblica, è stato correttamente valutato dal
Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva
in casi analoghi.
Le considerazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate perché la
sanzione è stata irrogata in considerazione della particolare portata offensiva degli
striscioni e della potenziale pericolosità dei lanci di fumogeni e di bottiglie di acqua
rispetto all’incolumità delle persone, tenuto altresì conto della recidiva.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l'incameramento della tassa.
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