LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 267 DEL 6 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ROMA e del calciatore Antonio CASSANO avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Udinese-Roma del 23/02/03 – C.U. n. 255 del 25/02/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 267 DEL 6 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. ROMA e del calciatore Antonio CASSANO avverso la squalifica per
due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Udinese-Roma del
23/02/03 – C.U. n. 255 del 25/02/03).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Antonio
Cassano, tesserato per la Soc. Roma, la sanzione della squalifica per due giornate effettive
di gara per il comportamento tenuto durante la gara Udinese-Roma del 23/02/2003
(“perché al termine della partita rivolgeva al Quarto Ufficiale un'espressione volgarmente
ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di Gara”), ha proposto reclamo lo stesso calciatore
e la società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata appare sproporzionata ed
eccessivamente afflittiva in ragione dell’effettiva portata dei fatti. I reclamanti affermano
che la frase pronunciata (a loro dire, diversa nel contesto letterale da quella riportata nel
referto), in realtà, non era diretta agli ufficiali di gara bensì alla panchina della Soc. Roma,
la quale si era resa colpevole – a detta del Cassano – di aver rivolto allo stesso continui
rimproveri ed invettive. La frase ingiuriosa, frutto di “trance” agonistica, sarebbe stata
quindi casualmente intercettata dal quarto ufficiale.
Alla odierna riunione sono comparsi il Cassano, il rappresentante della A.S. Roma e il
difensore di entrambi, il quale concludeva chiedendo la riduzione della sanzione inflitta,
con la parziale commutazione nella squalifica ad una sola giornata effettiva di gara
unitamente ad una ammenda.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato, in quanto la sanzione deve ritenersi congrua rispetto alla gravità dell’addebito.
Dagli atti ufficiali, risulta che il Cassano – dirigendosi negli spogliatoi al termine della
gara - ha rivolto ad alta voce al quarto ufficiale una frase volgarmente ingiuriosa, ponendo
in essere un comportamento senza alcun dubbio offensivo.
Non possono essere accolte le considerazioni difensive circa i veri destinatari di tale
comportamento irriguardoso, stante la dinamica dell’episodio esaurientemente e
dettagliatamente descritta dal quarto ufficiale ed il contenuto letterale dell’espressione
utilizzata (facente riferimento ai “quattro” ufficiali), enfatizzata da una inequivoca
gestualità.
Altrettanto prive di alcuna valenza appaiono essere le argomentazioni difensive su una
ipotetica disparità di trattamento sanzionatorio, in quanto i precedenti richiamati nella
memoria difensiva si riferiscono a comportamenti diversi, caratterizzati da un diverso
livello di “offensività”.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l'incameramento della tassa.
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