LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 291 DEL 2 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PALERMO avverso l’ammenda di € 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Salernitana del 16/03/03 – C.U. n. 275 del 18/03/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 291 DEL 2 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PALERMO avverso l’ammenda di € 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Salernitana del 16/03/03 - C.U. n. 275 del 18/03/03). Il procedimento La Soc. Palermo impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 275 del 18/03/2003) con cui, in riferimento alla gara Palermo-Salernitana disputata il 16 marzo 2003, veniva inflitta alla medesima Società l’ammenda di € 7.000,00 per avere i suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, intonato un coro caratterizzato da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; per avere, durante la gara, fatto esplodere un petardo e lanciato un fumogeno nel recinto di gioco. Sanzione che veniva irrogata tenendo conto delle iniziative poste in essere dalla reclamante al fine di prevenire tali comportamenti e considerata altresì la recidiva. A sostegno del gravame, la reclamante eccepiva in via preliminare come si fosse trattato di un episodio isolato e pure caratterizzato dal breve lasso temporale di svolgimento – ossia circa dieci secondi - secondo quanto rilevato dallo stesso collaboratore dell’Ufficio Indagini. La reclamante sosteneva altresì come la ratio dei cori fosse non già da rinvenirsi in un’invettiva avente carattere di discriminazione razziale, ma nella mera contestazione di un episodio falloso che il giocatore di colore avrebbe posto in essere nei confronti di un calciatore della squadra ospitante. Siffatta interpretazione sarebbe stata suffragata dal fatto che pure il medesimo atleta destinatario dei cori non avrebbe percepito l’invettiva come “razzista”, così come confermato dalla dichiarazione testimoniale del destinatario di tali cori, depositata in data odierna dalla reclamante. Da ultimo, si eccepiva il fatto che la tifoseria del Palermo fosse stata in più occasioni destinataria di cori razziali o territoriali, essendo pertanto particolarmente sensibile al tema in questione. Per questi motivi, la reclamante domandava l’annullamento della comminata ammenda o, in subordine, una sua “sensibile” riduzione. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti, esaminato il reclamo e sentito il rappresentante della Società reclamante, ritiene che il ricorso sia infondato. In via preliminare, deve rilevarsi come non vi sia dubbio alcuno sul fatto che i cori effettuati dalla tifoseria del Palermo siano da ritenersi assolutamente esecrabili, posto che nessuna giustificazione può addursi ad intonazioni dal contenuto altamente diffamatorio espletate nei confronti di un giocatore di colore della compagine avversaria. Né può considerarsi di alcun pregio l’argomentazione espressa nel reclamo secondo cui il calciatore non avrebbe ritenuto offensivo quanto espresso nel coro: necessario infatti rilevare come l’attribuzione di fatti offensivi dell’onore altrui non può essere scriminata dal consenso dell’avente diritto, posto che l’onore non rientra tra i diritti disponibili; ciò che potrebbe avvenire solo in ipotesi di ingiuria e non già di diffamazione come quella nel caso di specie da riconoscersi in un “coro di tifosi”. Né, d’altra parte, la medesima attestazione del calciatore avrebbe potuto avere alcuna rilevanza, in considerazione del fatto che il collaboratore dell’Ufficio Indagini aveva chiaramente udito il coro razziale intonato dalla tifoseria della squadra del Palermo. Da ultimo, non appare condivisibile l’eccezione espressa nel reclamo e secondo cui “la tifoseria palermitana (…) è stata spesso oggetto di cori di discriminazione razziale o quantomeno territoriale, da parte delle tifoserie avversarie, per cui risulta più sensibile di altre alle discriminazioni dovute all’origine od alla cittadinanza”: siffatto rilievo risulta infatti in evidente contrasto con il contenuto del coro medesimo, che di certo non ha lasciato permeare alcuna “particolare sensibilità” in tema di discriminazione, di qualsivoglia genere. Si precisa altresì che le numerose iniziative poste in essere dalla Soc. Palermo per contrastare siffatti comportamenti della propria tifoseria sono ben stati considerati come attenuante dal Giudice Sportivo in primo grado, come chiaramente risulta dalla sanzione irrogata. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it