LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 326 DELL’8 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LIVORNO avverso l’ammenda di € 8.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Messina del 12/04/2003 – C.U. n. 302 del 15/04/2003).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 326 DELL’8 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LIVORNO avverso l'ammenda di € 8.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Messina del 12/04/2003 - C.U. n. 302 del 15/04/2003). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Livorno la sanzione della ammenda di € 8.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Livorno-Messina del 12/04/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione per i comportamenti di cui al punto 1 del detto C.U. e in subordine la cancellazione dell’ammenda comminata per i comportamenti di cui al punto 2, sempre del detto C.U. A sostegno del gravame, la Società - ritenuto che, sulla base di precedenti decisioni del Giudice Sportivo a suo carico, la sanzione per cori ingiuriosi sia quantificabile in € 1.500,00 e conseguentemente che l’ammenda per il lancio di oggetti sia stata dallo stesso Giudice quantificata, per differenza, pari a € 6.500,00 – adduce, relativamente al primo episodio contestato, che il materiale luminescente: • è stato lanciato in campo con motivazioni esclusivamente coreografiche; • non aveva propulsione autonoma trattandosi di torce luminose e non di bengala; • è stato lanciato in numero limitato; • è ricaduto all’interno del recinto ma a grande distanza dal campo di giuoco, non realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l’incolumità pubblica. Considerato che analoghi comportamenti di altre società, sono stati valutati in maniera meno afflittiva, la Società chiede che l’ammenda sia ridotta a € 2.500,00. Relativamente al secondo episodio, la Società sostiene che, quando sono stati intonati i cori ingiuriosi nei confronti del Presidente del Consiglio nonché Presidente di altra Società della L.N.P., alcuni sostenitori hanno manifestato la propria disapprovazione di tali condotte illecite e, conseguentemente, invoca l’applicazione dell’art. 10 comma 2 C.G.S., là dove la norma prevede l’esclusione della responsabilità della società “se altri sostenitori hanno annullato nell’immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l’offensività dei cori e delle altre manifestazioni”, e chiede la totale cancellazione dell’ammenda. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che nessuno dei motivi di gravame può trovare accoglimento. Anzitutto, la “scissione” della sanzione effettuata dalla Società in due importi, di cui uno imputabile al lancio di oggetti e l’altro ai cori ingiuriosi, appare del tutto arbitraria e priva di fondamento: la sanzione è unica, ancorché comminata per una pluralità di violazioni delle norme del C.G.S. e non è possibile attribuire una quota all’una o all’altra di tali violazioni, in modo da far risultare eccessivamente afflittiva una parte della sanzione rispetto a quelle comminate in casi analoghi. Per quanto riguarda i fatti di cui al punto 1, sono poi parimenti infondate le argomentazioni della Società circa la pretesa motivazione “coreografica” del lancio di oggetti, motivazione che sarebbe credibile se il lancio, comunque censurabile, fosse avvenuto unicamente al momento dell’entrata delle squadre in campo. Risulta invece dagli atti ufficiali che il lancio stesso è avvenuto in più occasioni, anche nel corso della gara, e quindi con motivazioni evidentemente non solo coreografiche. Il numero limitato degli oggetti lanciati e il fatto che gli stessi non hanno raggiunto il terreno di gioco costituiscono circostanze che non escludono l’applicazione della norma. La stessa mira a punire quei fatti violenti da cui “comunque” possa derivare un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone, indipendentemente dal numero degli episodi – anche uno solo essendo sufficiente a provocare il danno – e dalla mancanza di conseguenze, in questo caso unicamente dovuta alla distanza dal terreno di giuoco. Il comportamento dei sostenitori della Società, per quel che riguarda il lancio di oggetti, come potenzialmente pericoloso per l’incolumità pubblica, è stato quindi correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Anche il gravame circa il punto 2 non è fondato. Anzitutto, come risulta anche dai precedenti citati dalla stessa reclamante, i cori ingiuriosi nei confronti del Presidente del Consiglio nonché Presidente di altra società della L.N.P. costituiscono ormai comportamento costante dei sostenitori della Società e di tale recidiva ha tenuto correttamente conto il Giudice Sportivo nel valutare la misura della sanzione. Quanto alla norma invocata dalla reclamante, la stessa deve correttamente intendersi come escludente o attenuante della responsabilità della Società quando l’offensività dei cori e delle altre manifestazioni di una parte del pubblico, viene annullata nell’immediatezza da condotte che siano espressione di correttezza sportiva da parte di altri spettatori. Nel caso di specie, risulta invece che solo pochi spettatori hanno manifestato la propria disapprovazione dei cori ingiuriosi, come si evince da quanto ha rilevato lo stesso collaboratore dell’Ufficio Indagini quando parla di “alcuni fischi”, e la responsabilità oggettiva della Società non può pertanto considerarsi esclusa o attenuata da tali limitate manifestazioni di disapprovazione. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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