LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “CAMPIONATO ITALIANO PRIMAVERA” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 3 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LECCE: avverso l’ammenda di € 3.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto (gara Campionato Primavera Lecce-Bari del 30/11/02 – C.U. n. 151 del 3/12/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “CAMPIONATO ITALIANO PRIMAVERA” 2002 - 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 3 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. LECCE: avverso l’ammenda di € 3.000,00 con diffida inflitta dal
Giudice Sportivo aggiunto (gara Campionato Primavera Lecce-Bari del 30/11/02 – C.U. n.
151 del 3/12/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo aggiunto ha inflitto alla Soc.
Lecce la sanzione della ammenda di € 3.000,00, con diffida, per il comportamento tenuto
dalla stessa Società e dai suoi sostenitori durante la gara Lecce-Bari del 30/11/2002
(Campionato Primavera), ha proposto reclamo la stessa Società.
A sostegno del gravame, si rileva, in generale, che la sanzione sarebbe sproporzionata in
relazione ai fatti accaduti, nonché con riferimento a situazioni analoghe oggetto di
precedenti pronunce da parte degli Organi della giustizia sportiva. Di conseguenza si
chiede la revoca della diffida e la riduzione della sanzione pecuniaria.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante hanno “colpito al capo con un
oggetto un calciatore della propria squadra e lanciato numerosi oggetti e sassi della
grandezza di una noce all’indirizzo degli occupanti la panchina della società ospitata,
senza peraltro colpire alcuno”.
Tali comportamenti, che devono essere ritenuti di particolare gravità, sono stati
correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi
della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Per quanto riguarda la determinazione della sanzione, la Commissione ritiene
sufficientemente afflittiva l’ammenda irrogata e che la diffida possa essere revocata.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di
revocare la diffida; dispone la restituzione della tassa.
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