LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “CAMPIONATO ITALIANO PRIMAVERA” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 28 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig.Gabriele BARTOLETTI, calciatore della Soc. Pescara avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto (gara Campionato Primavera Reggina-Pescara dell’8/3/03 – C.U. n. 270 dell’11/3/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “CAMPIONATO ITALIANO PRIMAVERA” 2002 - 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 28 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig.Gabriele BARTOLETTI, calciatore della Soc. Pescara avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto (gara Campionato Primavera Reggina-Pescara dell’8/3/03 – C.U. n. 270 dell’11/3/03). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Gabriele Bartoletti, tesserato per la Soc. Pescara, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Reggina-Pescara dell’8/3/2003 (Campionato Primavera), ha proposto reclamo lo stesso calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che l’assistente avrebbe interpretato come gesto di offesa quello che in realtà sarebbe stato un gesto di difesa, a seguito di una spinta di un calciatore della squadra avversaria. Di conseguenza, si chiede la riduzione della sanzione, che sarebbe eccessiva e sproporzionata rispetto al comportamento effettivamente tenuto. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato. Dagli atti ufficiali risulta che il Bartoletti è stato espulso per avere colpito con un pugno al volto, sferrato a giuoco fermo, un avversario, che si accasciava al suolo. Nulla risulta, invece, dagli atti ufficiali in ordine alla pretesa provocazione da parte di un calciatore avversario nei confronti del reclamante. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, sia perché si è trattato di un gesto particolarmente violento che ha provocato l’accasciamento al suolo del calciatore avversario, sia perché, in ogni caso, un semplice spintonamento non solo non può giustificare una reazione così sproporzionata (pugno al volto), ma neppure può comportare una attenuazione del trattamento sanzionatorio. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it