LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “CAMPIONATO ITALIANO PRIMAVERA” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 318 DEL 29 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo aggiunto in relazione alla gara di Campionato Nazionale Primavera Salernitana-Palermo del 12/4/03 (C.U. n. 300 del 15/4/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “CAMPIONATO ITALIANO PRIMAVERA” 2002 - 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 318 DEL 29 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo
aggiunto in relazione alla gara di Campionato Nazionale Primavera Salernitana-Palermo
del 12/4/03 (C.U. n. 300 del 15/4/03).
Il procedimento
La Soc. Salernitana ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice
Sportivo aggiunto ha inflitto:
- alla Soc. Salernitana la punizione sportiva della perdita della gara del Campionato
Nazionale Primavera Salernitana-Palermo del 12/04/03 (con assegnazione di gara vinta
alla soc. Palermo con il punteggio di 0-2);
- alla soc. Salernitana la sanzione dell’ammenda di € 250,00;
- al calciatore Fabio Mazzeo, tesserato per la soc. Salernitana, la sanzione
dell’ammonizione;
- al dirigente accompagnatore della medesima società Alessio Piperno la sanzione
dell’ammonizione con diffida.
La reclamante chiede l’annullamento della decisione impugnata e la revoca della sanzione
della perdita della gara, con omologazione del risultato acquisito sul campo, nonché la
revoca di tutte le sanzioni irrogate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
inammissibile.
Infatti, secondo il disposto dell’art.29 comma 5 C.G.S., copia del reclamo deve essere
inviato alla eventuale controparte. L’inosservanza di tale formalità, ai sensi del successivo
comma 9 del medesimo articolo, costituisce motivo di inammissibilità del reclamo,
precludendo l’esame del merito.
Nel caso de quo non risulta tuttavia che copia del presente reclamo sia stata trasmessa alla
controparte, nella fattispecie individuabile nella Soc. Palermo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione – visto l’art. 29 commi 5 e 9 C.G.S. - dichiara il reclamo
proposto dalla soc. Salernitana inammissibile e dispone l'incameramento della tassa.
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