Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 71/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETA’ MONTEVARCHI C. AQUILA 1902 E A.C. SANGIOVANNESE 1927

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 71/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETA' MONTEVARCHI C. AQUILA 1902 E A.C. SANGIOVANNESE 1927 In data 22 Maggio 2001 il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione le società Sangiovannese e Montevarchi Calcio per rispondere della violazione dell’art. 6 del C.G.S. perpetrata durante lo svolgimento della gara Sangiovannese-Montevarchi del 22 Aprile 2001. Nel deferimento citato il Procuratore affermava, difatti, che prima e durante la gara i sostenitori delle due squadre si erano scambiati lanci di bengala, accompagnati da scoppi di mortaretti. Nel corso dell’odierno dibattimento il rappresentante della Procura ha confermato la ricostruzione dei fatti, chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di lire 3 milioni per ognuna delle società citate. La società Sangiovannese controdeduceva di aver posto in essere tutte le misure per evitare ogni tipo di incidenti. Alla luce degli elementi sottoposti e in base alle risultanze degli atti ufficiali di gara, ritiene questa Commissione che il comportamento dei tifosi delle società abbia mantenuto quei caratteri di pericolosità sanzionati dall’ordinamento e che le predette società ne debbano rispondere a titolo della responsabilità prevista dall’art.62 delle N.O.I.F. Per i motivi su esposti, la Commissione Disciplinare i r r o g a la sanzione di euro 750 (L. 1.452.202) a carico di ognuna delle due società citate.
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