Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 29/11/01 n. 72/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ALESSANDRO GALLI (PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FALLITA SOCIETA’ U.S. BARACCA CALCIO S.R.L.) RICCARDO SOVERINI (MEMBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FALLITA SOCIETA’ U.S. BARACCA CALCIO S.R.L.) GIANNI STRAZZARI (CONSIGLIERE FALLITA SOCIETA’ U.S. BARACCA CALCIO S.R.L.) RENATA RAMBALDI (CONSIGLIERE FALLITA SOCIETA’ U.S. BARACCA CALCIO S.R.L.) ANTONINO BRUOGNUOLO (AMMINISTRATORE UNICO FALLITA SOCIETA’ U.S. BARACCA CALCIO S.R.L.)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 29/11/01 n. 72/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ALESSANDRO GALLI (PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FALLITA SOCIETA’ U.S. BARACCA CALCIO S.R.L.) RICCARDO SOVERINI (MEMBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FALLITA SOCIETA’ U.S. BARACCA CALCIO S.R.L.) GIANNI STRAZZARI (CONSIGLIERE FALLITA SOCIETA’ U.S. BARACCA CALCIO S.R.L.) RENATA RAMBALDI (CONSIGLIERE FALLITA SOCIETA’ U.S. BARACCA CALCIO S.R.L.) ANTONINO BRUOGNUOLO (AMMINISTRATORE UNICO FALLITA SOCIETA’ U.S. BARACCA CALCIO S.R.L.) Su deferimento del Procuratore Federale si contesta, singolarmente ed in concorso fra loro la violazione di cui all'art. 1 co. 1° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 21 co. 2° e 3° delle N.O.I.F., normativa in vigore alla data della commissione del fatto, per quanto di seguito esposto: 1) Galli Alessandro, Presidente del Consiglio di Amministrazione della fallita società U.S. Baracca Calcio S.r.l., dalla data del 25.3.1997 e fino al 30.6.1998, con cessazione della carica trascritta il 31.7.1998 e successivamente nominato Amministratore Unico della società fino alla data del 15.2.1999, con cessazione della carica trascritta l’8.3.1999; 2) Soverini Riccardo, membro del Consiglio di Amministrazione della fallita società U.S. Baracca Calcio S.r.l., nominato in sede di Assemblea dei soci del 25.3.1997, con cessazione dalla carica trascritta in data 31.7.1998 (pubblicità dichiarativa); 3) Strazzari Gianni, Consigliere della fallita società U.S. Baracca Calcio S.r.l., nominato in sede di Assemblea dei soci del 25.3.1997, con cessazione trascritta in data 31.7.1998 (pubblicità dichiarativa); 4) Rambaldi Renata, Consigliere della fallita società U.S. Baracca Calcio S.r.l., nominata in sede di Assemblea dei soci del 25.3.1997 e cessata dalla carica il 31.7.1998 (data della trascrizione presso il Registro delle Imprese); 5) Bruognolo Antonino, Amministratore Unico della fallita società U.S. Baracca Calcio S.r.l., nominato in sede di Assemblea dei soci del 15.2.1999 e rimasto in carica fino alla data del fallimento. Perveniva, nelle forme e nei termini di rito, memoria difensiva nell’interesse dei signori Galli, Rambaldi, Soverini e Strazzari nella quale: si sostiene la tesi che il biennio di cui all’art. 21 delle N.O.I.F. si calcola non in base al calendario comune ma per stagione sportiva; si evidenzia l’assoluta assenza di responsabilità e l’estraneità dei patrocinati nella gestione societaria relativamente agli episodi ed al periodo che portò allo stato di dissesto, circostanza questa di determinante rilievo atteso che la sanzione della preclusione ha carattere non automatico; si conclude chiedendo in via principale il proscioglimento dei deferiti ed articolando in subordine istanze istruttorie. Nessuna documentazione perveniva, invece, nell’interesse del Bruognuolo. All’odierna riunione sono presenti per la Procura Federale gli Avv. Roberto Lombardi e Federico Bagattini i quali richiedono per i sigg.ri Galli, Rambaldi, Soverini e Strazziari il proscioglimento e per il sig. Bruognuolo la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C di cui all’art. 21 comma 3 delle N.O.I.F.; e l’Avv. Mattia Grassani che riportandosi alla memoria difensiva chiede il proscioglimento per i sigg.ri Galli, Rambaldi, Soverini e Strazzari. Il procedimento è stato trasmesso a questa Commissione Disciplinare a seguito di decisione del corrispondente organo di giustizia sportiva incardinato presso la serie D - Lega Nazionale Dilettanti, assunta in data 18 maggio 2001; nella stessa si dichiarava l’incompetenza della adita Commissione Disciplinare riguardando i comportamenti ascritti ai deferiti fatti posti in essere sin dal periodo in cui la società U.S. Baracca Lugo S.r.l. militava nel campionato di serie C2. Osserva la Commissione che il merito delle argomentazioni difensive in favore dei deferiti Galli, Rambaldi, Soverini e Strazzari è assolutamente fondato per quanto concerne la loro assoluta assenza di responsabilità e la loro totale estraneità alla gestione societaria relativamente agli episodi ed al periodo che portò allo stato di dissesto. Dalla relazione del curatore emerge infatti con evidenza palmare che lo stato di dissesto inizia e si radica nella stagione sportiva 1999-2000 (per la quale significativamente la procedura non ha rinvenuto alcun documento contabile), quando cioè i predetti avevano oramai dimesso le loro vesti di presidente e di componenti del consiglio di amministrazione della società U.S. Baracca Lugo S.r.l., come da visura camerale in atti. A diverse conclusioni deve giungersi nei confronti del Bruognuolo, ricoprendo costui la veste di amministratore unico della società in argomento dal febbraio 1999 sino alla data del fallimento – dichiarato in data 8 maggio 2000 – ed in totale assenza di argomenti difensivi, anche generici, a suo favore; consegue, quindi, l’irrogazione nei suoi confronti della sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C di cui all’art. 21 2° e 3° co. delle N.O.I.F.. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Alessandro Galli, Riccardo Soverini, Gianni Strazzari e Renata Rambaldi e di irrogare a Antonino Bruognuolo la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C ai sensi dell’art. 21 2° e 3° co. delle N.O.I.F..
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