Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 20/12/01 n. 86/C DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI GIUSEPPE VIVES (TESSERATO A.C. JUVE STABIA)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 20/12/01 n. 86/C DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI GIUSEPPE VIVES (TESSERATO A.C. JUVE STABIA) Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. in data 14/12/2001 viene contestata al calciatore Giuseppe Vives, tesserato per l'A.C. Juve Stabia, la violazione di cui all'art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alI'art. 9 comma 7° del Regolamento deIl'attività di Procuratore Sportivo, normativa in vigore alla data della commissione del fatto, per aver posto in essere comportamento non regolamentare. Più precisamente, si sottolinea che il calciatore Giuseppe Vives ha rilasciato in data 12/09/2000 incarico di rappresentarlo al Procuratore Sportivo Oberto Petricca e successivamente, in data 14/03/2001, al Procuratore Sportivo Alessandro Alberti senza però provvedere alla revoca del 1° incarico. Per il tramite dell'Avv. Eduardo Chiacchio il calciatore ha prodotto nei termini di rito una memoria difensiva nella quale si sottolinea la buona fede dell'interessato ignaro dei regolamenti vigenti attesa la sua giovane età ed il trovarsi alla prima esperienza con i Procuratori. A conferma di tale quadro privo di malizia o di cattiva fede, nella memoria si rappresenta che nessuno dei due procuratori nel tempo attivati ha avviato azione legale nei confronti del calciatore. Alla riunione odierna partecipano: - l'avvocato Roberto Lombardi per la Procura Federale; - il diretto interessato. Nel proprio intervento il rappresentante della Procura nel sottolineare la situazione oggettiva fra l'altro non contestata, si richiama alla violazione commessa e chiede per il calciatore l'ammenda di lire 1.000.000. Nel proprio intervento l'Avv. Chiacchio ribadisce quanto già rappresentato nella memoria puntualizzando ancora una volta che questo incidente in buona fede ha avuto tra l'altro riflessi sfavorevoli sulla carriera del giovane calciatore ed al primo contratto. Per ciò stesso, richiede la sanzione minima ovvero l'ammonizione o in subordine l'ammonizione con diffida. La Commissione, essendo sostanzialmente provati e non contestati i fatti, in considerazione delle circostanze oggettive, della giovane età e della inesperienza del Vives ritiene equo accogliere in parte le istanze della difesa. Per i motivi sopra indicati, la Commissione d e l i b e r a di irrogare al calciatore Giuseppe Vives l’ammenda di euro 150 (L. 290.440).
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