Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 30/01/02 n. 114/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. SAVOIA 1908
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002
Comunicato ufficiale del 30/01/02 n. 114/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2000-2001
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. SAVOIA 1908
Su deferimento operato dal Presidente della Lega Professionisti Serie
C, è stata contestata alla società A.C. Savoia la violazione di cui all’art. 1 co.
1° del precedente Codice di Giustizia Sportiva per non aver versato alla
società Vis Pesaro la quota del 15% dell’incasso relativo alla gara Savoia-Vis
Pesaro del 12.5.2001.
All’esito della odierna riunione, alla quale la A.C. Savoia non è
comparsa, ritiene la Commissione che la responsabilità della società deferita
sia pienamente provata.
La norma precettiva è costituita dalla delibera del Consiglio Direttivo di
Lega, pubblicata nel comunicato ufficiale n. 27 del 5.8.2000, con la quale si è
disposto che per le gare di campionato di serie C/1 della stagione 2000-2001
la società ospitante al termine dell’incontro dovesse corrispondere alla società
ospitata una quota pari al 15% dell’incasso lordo, depurato dalle imposte, e
che la società ospitante dovesse inviare alla Lega, entro i cinque giorni
successivi alla gara, copia del borderò.
Facendo leva su tale normativa, la società pesarese ha comunicato alla
Lega, con nota 15.6.2000, che la consorella di Torre Annunziata non le aveva
versato la quota spettantele sull’incasso della gara Savoia-Vis Pesaro del
12.5.2000, per cui è stato deciso dall’organo competente il deferimento delle
società campana.
Ritiene la Commissione che il comportamento contestato, integri
all’evidenza la violazione di cui all’art. 1 co. 1° del Codice di Giustizia Sportiva
vigente all’epoca del fatto, realizzando una condotta in conflitto con i doveri di
lealtà probità e rettitudine fra i quali è ricompreso il dovere di osservare le
normative emanate dagli organi federali.
Per la violazione in oggetto è sanzione adeguata l’ammenda di 1.000
euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società A.C. Savoia 1908 l’ammenda di 1.000 euro.
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