Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 14/02/02 n. 128/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI PIERO BRAGLIA (ALLENATORE MONTEVARCHI C. AQUILA 1902) E DELLA SOCIETA’ MONTEVARCHI C. AQUILA 1902
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002
Comunicato ufficiale del 14/02/02 n. 128/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2000-2001
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI PIERO
BRAGLIA (ALLENATORE MONTEVARCHI C. AQUILA 1902) E DELLA
SOCIETA' MONTEVARCHI C. AQUILA 1902
Su deferimento del Procuratore Federale, viene contestato a Piero
Braglia, allenatore del Montevarchi C. Aquila 1902, la violazione di cui all'art.
12 co. 7° del Codice di Giustizia Sportiva, normativa in vigore alla data della
commissione del fatto, per avere posto in essere comportamento
antiregolamentare e precisamente: tesserato con la qualifica di tecnico,
benché squalificato per la gara Montevarchi-Faenza del 12.5.2001 è stato
presente negli spogliatoi prima dell’inizio della gara e durante l’intervallo tra il
1° e il 2° tempo ed inoltre a circa 15 minuti dal termine si è portato sulle
scalette di accesso agli spogliatoi impartendo disposizioni ai calciatori della
sua squadra; e alla società Montevarchi C. Aquila 1902 la violazione di cui
all'art. 6 co. 2° del Codice di Giustizia Sportiva, normativa in vigore alla data
della commissione del fatto, per responsabilità oggettiva nella violazione
ascritta al proprio tesserato.
In data 19.11.2001 il Braglia inviava a questa Commissione un fax nel
quale sostanzialmente riconosceva di aver tenuto il comportamento di cui gli
veniva fatto debito.
In un successivo scritto defensionale fatto pervenire a questa
Commissione, detto tesserato affermava che, pur essendo “in parte vero
quanto trascritto dal Commissario nel suo referto”, i fatti si sono tuttavia svolti
non nel modo in cui sono stati riportati. Per tale ragione chiede che gli venga
irrogata solo una sanzione pecuniaria.
Nessuna nota è stata viceversa inviata dalla incolpata società.
Alla odierna riunione è comparso unicamente il rappresentante della
Procura Federale, Avv, Roberto Lombardi, il quale ha chiesto affermarsi la
responsabilità sia del Braglia che della società in ordine a tutto quanto loro
rispettivamente ascritto e che conseguentemente vengano irrogate: al Braglia
la squalifica fino al 19.2.2002 ed alla società Montevarchi l’ammenda di euro
780.
La Commissione Disciplinare ascoltato il rappresentante della Procura
Federale, esaminati gli atti, rilevato che le contestazioni mosse e le
conseguenti richieste non risultano né destituite di fondamento, né meritevoli
di censura sotto il profilo di una corretta graduazione delle sanzioni, ritiene di
doverle accogliere integralmente.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare a Piero Braglia la squalifica fino a tutto il 19.2.2002, e alla società
Montevarchi l’ammenda di euro 780.
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